Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37463 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 876/2025
NOME COGNOME
CC – 02/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 7 febbraio 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata; letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, nell’interesse del COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024, la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione RAGIONE_SOCIALEÕerrore giudiziario subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna del Tribunale di Latina, emessa in data 11 agosto 2013 (irrev. 21 settembre 2017) ed oggetto di domanda di revisione, conclusasi con l’assoluzione del COGNOME.
1.1. Più in particolare, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno innanzitutto respinto la domanda formulata ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘istante concorse a dar causa alla sua restrizione.
Quanto, invece, alla domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALEÕerrore giudiziario, esclusa la condotta ostativa di cui all’art. 643, comma 1, cod. proc. pen., il RAGIONE_SOCIALE è stato condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 75.000.
Avverso COGNOME propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale processuale, in relazione agli artt. 645 e 122 cod. proc. pen.: la domanda proposta dal COGNOME, si osserva, non è sorretta da procura speciale (nŽ conferita con le forme di cui al comma 2bis RAGIONE_SOCIALEÕart. 122 cod. proc. pen.), poichŽ non contiene alcun riferimento, neppure implicito, ai fatti cui si riferisce, e deve quindi ritenersi priva RAGIONE_SOCIALEa determinazione del suo oggetto.
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge – con riguardo allÕart. 643 cod. proc. pen. – e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in ordine allÕesclusione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa.
Lamenta il ricorrente che il COGNOME, che scelse il rito abbreviato, non chiese in alcun modo lÕaudizione dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (di cui pure erano stati sentiti, nellÕimmediatezza i genitori).
QuestÕultima testimonianza, peraltro, fu considerata, ai fini del giudizio di ammissibilitˆ sulla domanda di revisione, come prova nuova: dunque la Corte di appello avrebbe dovuto valutare se “lÕomessa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa prova determinante fosse imputabile” o meno al COGNOME (p. 11 ricorso).
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riguardo alla determinazione RAGIONE_SOCIALEÕimporto liquidato: il profilo di colpa ritenuto ostativo ai sensi RAGIONE_SOCIALEÕart. 314 cod. proc. pen. Ð in uno con la condotta processuale di cui al secondo
motivo – avrebbe dovuto essere valutato anche ai fini di cui allÕart. 643 cod. proc. pen., quantomeno per ridurre il quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
2.4. Con il quarto motivo deduce ulteriori vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sempre in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALEÕindennizzo.
La Corte territoriale ha sottolineato che il primo periodo di sospensione dall’attivitˆ lavorativa (da aprile ad ottobre 2012) fu diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALEa restrizione cautelare, senza considerare, per˜, che come riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata, il COGNOME concorse con la sua condotta a darvi causa.
Neppure il licenziamento irrogato nel gennaio 2014 pu˜ causalmente ricollegarsi alla sentenza di condanna: RAGIONE_SOCIALE, infatti, decise di irrogare il licenziamento non in ragione RAGIONE_SOCIALEÕaccertamento compiuto in sede penale, quanto piuttosto per il comportamento tenuto, il cui rilievo disciplinare fu oggetto di autonoma valutazione.
NŽ, si osserva, la decisione in sede civile, che ha confermato la validitˆ del licenziamento, è stata revocata ex art. 395 cod. proc. civ.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri.
1.1. L’art. 645 cod. proc. pen. dispone che l’istanza per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimitˆ ha avuto modo di precisare che la domanda di riparazione costituisce atto personale RAGIONE_SOCIALEa parte: pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione RAGIONE_SOCIALEa volontˆ RAGIONE_SOCIALEa parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio pu˜ avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticitˆ RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontˆ RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, COGNOME, Rv. 213508 Ð 01).
Esiste quindi una differenza tra il mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto – ad es. al difensore – un potere di cui quest’ultimo non è titolare.
Ne consegue che la domanda pu˜ essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 122 cod. proc. pen., ma non
dal difensore munito di semplice procura ad litem , dovendosi garantire sia l’autenticitˆ RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontˆ RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. U, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 3727 del 9/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, COGNOME, Rv. 281490 – 01; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278439 – 01).
A sua volta, ai sensi RAGIONE_SOCIALEÕart. 122, comma 1, cod. proc. pen., la procura speciale deve, a pena di inammissibilitˆ, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere anche Çla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisceÈ.
In applicazione di tali principi si è perci˜ esclusa la validitˆ RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata al difensore che aveva sottoscritto la domanda di riparazione e allegata su foglio separato, che conferiva il potere di Çpresentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen., senza alcuna ulteriore specificazione con riguardo all’oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l’indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegataÈ (cfr., Sez. 4, n. 9121 del 15/01/2025, Iosub, non mass.; Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 272475 Ð 01; principio richiamato anche dalla giurisprudenza successiva: Sez. 4, n. 16690 del 26/03/2024, COGNOME, non mass., in relazione ad una procura rilasciata esclusivamente in funzione del processo di merito, di cui recava il numero di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALEe notizie di reato; Sez. 4, n. 16336 del 14/03/2023, COGNOME, non mass., in relazione ad una procura a presentare la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., senza alcuna indicazione del procedimento in relazione al quale dovesse essere presentata).
Ci˜ che conta, ai fini del valido rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura, è che non vi sia incertezza in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa volontˆ RAGIONE_SOCIALEa parte, e pertanto, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale pu˜ considerarsi valida anche quando la volontˆ del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta; nŽ rilevano, in quanto tali, le mere imprecisioni formali o le irritualitˆ (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473 – 01; Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089 – 01).
1.2. Fermi tali principi, che il Collegio condivide, nella specie, dallÕesame degli atti (consentito in ragione del tipo di vizio dedotto) emerge che il COGNOME ha rilasciato procura al suo difensore su foglio separato, contenente un riferimento, peraltro cumulativo, alla Ò istanza di risarcimento, indennizzo e/o riparazione per l’errore giudiziario Ó da proporsi Ò presso la Corte di appello di PerugiaÓ.
Ci˜ posto, va intanto escluso che sia stata violata la disposizione relativa al deposito telematico RAGIONE_SOCIALEa procura speciale: lÕart. 122, comma 2bis , cod. proc. pen., rinvia infatti al 111bis cod. proc. pen., che al febbraio 2023 Ð data in cui la procura è stata rilasciata Ð non era entrato in vigore, in ragione del disposto di cui all’art. 87, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; tale ultima norma, infatti, ha differito
l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di appositi regolamenti (v. d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, con proroga del regime cd. del doppio binario).
Quanto, invece, al suo contenuto, la procura, allegata alla domanda su foglio separato, non individua ÇlÕoggetto per cui è conferitaÈ e i Çfatti ai quali si riferisceÈ, come prevede invece lÕart. 122 cod. proc. pen., per tale non potendosi intendere la generica indicazione RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ giudiziaria dinanzi alla quale proporre la stessa domanda.
Sembra evidente al Collegio che, in difetto di qualsiasi riferimento alla concreta vicenda processuale Ð ad es., quantomeno attraverso la contestuale indicazione del numero del procedimento in relazione al quale doveva essere presentata la domanda Ð non è possibile ricostruire in modo univoco la volontˆ RAGIONE_SOCIALEa parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione.
Pertanto, si è in presenza di una procura priva RAGIONE_SOCIALEa determinazione del suo oggetto, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 122 cod. proc. pen.
Da quanto detto consegue lÕannullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEÕordinanza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi e la condanna del COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE in questa fase di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e condanna COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio, liquidate in euro mille.
Cos’ deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME