Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18450 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 10/01/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostit AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile -giacché tardivo- l’appello proposto dal difensore e procuratore special dell’imputato oggi ricorrente avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare de Tribunale di Bologna del 22 febbraio 2023. Detto provvedimento era stato infatti depositat il 20 luglio 2023 (entro il termine lungo -prorogato- riservato, che scadeva il 23 l 2023); il termine per proporre impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 7 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione risulta depositato solo successivo 21 ottobre.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i vizi di violazione di legge ed inosservanza della norma processuale, in relazione agli artt. 585, comma 1-bis, 648, 143 e 175, 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.. Ad avviso del ricorrente la dichiarazione di assenza contenuta in sentenza supera qualsivoglia diversa valutazione dello stato giuridico dell’imputato, dovendo quin applicarsi la disposizione dell’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che ritaglia l’imputato assente un più lungo termine per l’impugnazione; inoltre, il giudice di pr grado ha disposto la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall’imputato e tal traduzione non risulta depositata all’ottobre 2023, talché l’imputato alloglotta sare stato comunque nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza tradotta nella lingua da lui conosciuta; infine, all’atto di appello trasmesso in via telematic cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato era allegato il mandato speciale per proporre impugnazione e la elezione di domicilio.
In subordine, il difensore chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen, in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., in qu la norma, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non accedono ai alternativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Ai sensi dell’art. 420, comma 2 ter, secondo periodo, è presente l’imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale incaricato della richiesta di definizio del giudizio con un procedimento speciale «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel risp delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale». L’imputato, ancorché dichiarato assente nella intestazione della sentenza che ha
definito il giudizio di primo grado con rito abbreviato, deve pertanto considerarsi prese agli effetti della legge processuale. La norma è del tutto coerente con il conferimento de procura speciale, che attribuisce al rappresentante la facoltà di esercizio del di spettante al rappresentato, in quanto, come correttamente osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Rv. 276808, in motivazione «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato ed esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e seg cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall’art. 1393 cod. depositando l’atto presso l’ufficio giudiziario».
1.2. È, poi, del tutto irrilevante che l’intestazione della sentenza riporti la «assente», poiché l’imputato ed il suo difensore erano consapevoli che il giudizio abbreviato fu chiesto dal procuratore speciale al quale l’imputato conferì il potere di chiedere i alternativo, rilasciando la procura speciale.
1.3. Dunque, la decisione della Corte di appello è corretta, perché il termine aggiuntivo 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti: il testo dell’art. 420, comma 2-ter, proc. pen., indica chiaramente che il conferimento della procura speciale per richiedere riti alternativi fa considerare presente l’imputato perché rappresentato in giudizio. Co già indicato, il conferimento della procura speciale conferisce il potere di rappresentanz di esercitare il diritto oggetto del rilascio della procura (in questi termini Sez. 3, n del 12/10/2023, Rv. 285332; analogamente Sez. 7, n. 1585 del 7/12/2023, dep. 2024; Sez. 5, n. 818 del 16/10/2023, dep. 2024).
1.4. La questione di legittimità costituzionale della norma processuale, così com interpretata dal diritto vivente, sollecitata con il motivo subordinato è manifestame infondata.
1.4.1. Il conferimento della procura speciale al difensore per la richiesta di riti alt dà garanzie maggiori sulla conoscenza del processo e della imputazione da parte dell’imputato, rispetto alla mera nomina del difensore. I due casi, l’assente e rappresentato in giudizio dal procuratore speciale nel giudizio abbreviato, son oggettivamente diversi.
1.4.2. Non vi è una obliterazione delle garanzie difensive- nel caso dei riti alternativ al contrario il legislatore ha previsto solo l’attribuzione di un tempo maggiore al difen per la proposizione della impugnazione nel caso della assenza, collegandola anche a possibili difficoltà di ordine pratico ed ove non sia conferito il potere di rappresentanz l’esercizio del rito alternativo. I riti alternativi, poi, hanno indubbiamente una deflattiva e garantiscono una maggiore celerità della decisione sicché, semmai, i prolungamento del termine per impugnare, in presenza della procura speciale per la richiesta di tali riti, si porrebbe in contrasto con la funzione acceleratoria che è compen adeguatamente dai molteplici benefici premiali. Dunque, la norma non viola il principio d
uguaglianza, perché l’imputato è ritenuto presente ex lege per effetto, della procura speciale, avendo conferito al difensore il potere di rappresentanza e mediante il s rappresentante ha chiesto il rito alternativo, mentre l’imputato assente che ha scelto il ordinario non ha espresso alcuna volontà di demandare ad altri le proprie scelte personalissime: si tratta di situazioni del tutto diverse in fatto ed in diritto.
1.4.3. Non vi è una irragionevole scelta legislativa, perché il mancato prolungamento de termine per impugnare per l’imputato assistito dal procuratore speciale è bilanciato dag effetti premiali che possono determinare, nel tempo, anche l’estinzione del reato e che non si applicano all’assente nel giudizio ordinario. Il diritto di difesa dell’imputato pr perché assistito dal procuratore speciale, rispetto al termine per impugnare, è rimast immutato, perché l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non ha ridotto i termini p impugnare per tale imputato, ma li ha prolungati per l’assente, il quale si pone in u posizione di fatto e giuridica diversa dall’imputato presente. Il riferimento alla volont legislatore è corretto, perché la definizione di assente è normativa.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.
2.1. Vero è che alla traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall’imputat consegue l’onere di notificare all’imputato l’avviso di deposito del provvedimento tradot e solo dalla data di tale notifica decorre il termine per l’impugnazione (Sez. 1, n. 6361 7/11/2023, Rv. 285791). Tuttavia, nella concreta fattispecie la facoltà di impugnazion dell’imputato (autonoma rispetto a quella del difensore) si è consumata per effetto de mandato speciale ad impugnare detta sentenza rilasciato al difensore di fiducia, sicché l’impugnazione proposta dal difensore, quale procuratore speciale (fuori termine), ha assorbito in sé anche la autonoma facoltà riconosciuta all’imputato (Sez. 2, n. 3792 de 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 277968 – 02); in simili fattispecie la situazione processua fornisce in concreto la dimostrazione che l’imputato abbia avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico al difensore di fiducia successivamente al deposito della sentenza di condanna di primo grado; ben può ritenersi, quindi, che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essen ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell’avviso d deposito del provvedimento tradotto nella lingua a lui nota.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.