Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18893 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME
avverso l’ordinanza del 28/7/2022 del Tribunale di Vicenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 luglio 2022 il Tribunale di Vicenza ha respinto la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOMECOGNOME quale terza interessata, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 2 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, relativo, tra l’altro, per quan riguarda la COGNOMECOGNOME al conto corrente bancario n. 10000/2190 presso la Banca Intesa San Paolo, intestato alla stessa COGNOME, e a tre assegni circolari tratti da tale conto a favore di NOME COGNOME, sequestro che era stato disposto in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e all’art. 648-ter.1 cod pen. contestati ad NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l’errata applicazione degli artt. 125 e 321, primo e secondo comma, cod. proc. pen. e l’apparenza della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della fittizietà della intestazione dei ben sequestrati alla ricorrente (essendo stati ritenuti riconducibili all’indagato COGNOME e per tale ragione sottoposti a sequestro), sia con riferimento alla sussistenza di ragioni per assoggettarli a un vincolo.
Ha ribadito quanto già esposto con la richiesta di riesame a proposito della legittima provenienza delle somme depositate sul conto corrente intestato alla ricorrente e sulla loro riconducibilità esclusivamente a costei, come dimostrato mediante i documenti allegati alla richiesta di riesame (compresi i verbali relativi alle indagini difensive svolte nel suo interesse), attraverso i quali era stat dimostrato che su tale conto aveva operato solamente la COGNOME COGNOME non anche il COGNOME e che le somme su di esso versate provenivano solo dalla ricorrente o dai suoi familiari, e ha lamentato l’apparenza e la illogicità della motivazione con cui era stato giustificato, da parte del Tribunale di Vicenza, il rigetto della propri richiesta di riesame, che era stato fondato in modo illogico e con motivazione apparente sulla ritenuta riconducibilità delle somme sequestrate all’indagato NOME, mentre di esse era stata dimostrata analiticamente la provenienza dal patrimonio della ricorrente o di suoi familiari.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità della violazione di legge denunciata, non essendone stato chiarito l’oggetto né le disposizioni di legge processuale violate, e il carattere non consentito della doglianza in ordine alla illogicità e alla carenza della motivazione, non ammessa nella materia dei ricorsi per cassazione avverso misure cautelari reali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va ricordato che costituisce principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505 – 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722 – 01, che ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame; nel medesimo senso Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417 – 01, che ha chiarito che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere la chiara manifestazione della volontà di affidare a un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, e si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata; nonché Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 – 01, che nell’affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen., ha escluso che in tal caso possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza; nel medesimo senso Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505 – 01, cit.). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, è stato osservato (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 259847 – 01) che la differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (art. 96 cod. proc. pen.) ma nulla è sancito dalla legge quanto al contenuto. E deve ritenersi perciò che la nomina costituisce un semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363 – 01), e per l’esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore i quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto dall’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell’imputato o del suo procuratore speciale.
Invece la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. non può che essere un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato di cui agli artt. 1703 e ss. cod. civ., di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, opera che consiste nella rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, quella non sarebbe nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo (come invece lo è la nomina del difensore). Essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà di disposizione del diritto in contesa (art. 100 cod. proc. pen.).
Sul punto deve solo aggiungersi che, non essendo richiesto l’uso di formule sacramentali al fine di stabilire il reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi integrativi della procura speciale richiesta dall’art. 100 cod. pro pen., cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta (così Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505 – 01, cit.).
Ora, nel caso in esame il difensore della ricorrente non risulta munito di una procura speciale relativa al ricorso per cassazione che abbia il suddetto contenuto, ossia l’incarico di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (cioè della ricorrente COGNOME), mediante la rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa relazione a un determinato procedimento, e cioè del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza impugnata mediante il ricorso in esame.
Al ricorso non è, infatti, allegata la procura, né l’atto di nomina di difensore nello stesso menzionato.
Tale atto, che il Collegio ha comunque rinvenuto in atti, consiste nella nomina di difensore con il conferimento di procura speciale, espressamente limitata alla presentazione della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso in data 2/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, senza alcun riferimento all’incarico di presentare ricorso per cassazione, tantomeno avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza impugnata, cosicché non può ritenersi che esso abbia il contenuto di una procura speciale relativa al giudizio di legittimità nel senso anzidetto, posto che non vi è alcun riferimento a tale impugnazione, cosicché il ricorso presentato dal difensore della ricorrente deve ritenersi proposto in mancanza del necessario potere, in relazione a questo giudizio di impugnazione, con la conseguente inammissibilità dello stesso.
Può aggiungersi, per completezza, che il ricorso è volto, in realtà, a censurare l’idoneità e l’adeguatezza della motivazione nella parte relativa a un accertamento di fatto, ossia alla disponibilità da parte dell’indagato COGNOME delle somme giacenti sul conto corrente bancario intestato alla ricorrente, accertamento che, però, è stato giustificato dal Tribunale di Vicenza con motivazione che non può certamente dirsi apparente, essendo stato fondato sulla sottolineatura di alcune operazioni giudicate anomale (il versamento su tale conto del ricavato della vendita di una automobile di proprietà del suddetto COGNOME, pari a 52.000,00 euro; la partecipazione dello stesso COGNOME alla vendita di un appartamento in precedenza acquistato dalla COGNOME, desunta da appunti con nomi e cifre rinvenuti nella memoria del suo telefono cellulare; il trasporto in Romania da parte della stessa COGNOME di una rilevante somma di denaro, poi utilizzata per emettere gli assegni a favore di COGNOME sottoposti a sequestro, di cui non è emersa la provenienza), nnoché della impossibilità per i congiunti della ricorrente, a cagione delle loro condizioni economiche e finanziarie, di consentire loro di elargire alla COGNOME le rilevanti somme via via accreditate sul suo conto corrente bancario, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Si tratta di motivazione idonea a giustificare l’affermazione della disponibilità da parte dell’indagato COGNOME delle somme sequestrate, essendo stati indicati i plurimi elementi ritenuti in modo non manifestamente illogico dimostrativi di tale disponibilità e della fittizietà della intestazione del conto alla COGNOME, no sindacabile, neppure in ordine alla sua sufficienza e logicità, nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., salvo che non sia ravvisabile una violazione di legge derivante dalla assoluta mancanza o apparenza della motivazione (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), evenienza non certamente ravvisabile nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/4/2024