Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51270 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
GRANDE NADIA FORTUNATA nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Reggio ‘Calabria dell’8/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per la ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con GLYPH l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 28 giugno 2022 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, sezione dibattimeritale, ha respinto la richiesta di dissequestro di un conto corrente bancario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE e del relativo conto aziendale, nonché il dissequestro di un immobile sito a Roma, già sottoposti a misura cautelare reale 18 Aprile 2022 in quanto ritenuti riconducibili a NOME COGNOME, già marito della NOME e imputato del delitto di associazione a delinquere.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 violazione degli artt. 321 cod. proc.pen., 240 bis cod.pen. e 156 cod. civ. per avere il tribunale ritenuto erroneamente sussistenti i presupposti che legittimano l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente affermando, sia pure
incidenter tantum, la simulazione dell’accordo di separazione omologato dal tribunale in assenza dei presupposti di legge
2.2 Violazione degli artt. 321 comma 2, 240 bis codice penale, 192 cod. proc.pen. poiché il tribunale del riesame ha affermato la simulazione dell’accordo per sostenere la possibilità di non applicarlo e di non riconoscerlo,ma non ha considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità l’accordo di separazione consensuale tra i coniugi una volta omologato non può essere impugnato per simulazione, sicché alla delibazione di simulazione dell’accordo omologato non consegue la cessazione degli effetti né personali né patrimoniali.
Il tribunale, inoltre, oltre ad aver affermato apoditticamente la natura simulata dell accordo di separazione omologato, trascura di considerare che in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi e non è sufficiente la dimostrazione della mancanza di risorse finanziarie necessarie da parte del terzo intestatario per acquisire il possesso, essendo necessaria la prova della riferibilità concreta degli stessi beni all’indagato.
Le somme trasferite da NOME COGNOME a titolo di mantenimento dei figli non consentono la legittima adozione della misura in parola poiché COGNOME da prima degli anni 2000 poteva garantire le somme complessivamente corrisposte alla moglie che sono uscite dal suo patrimonio e non sono oggetto di alcun apparente trasferimento di titolarità.
La ricorrente non risulta neanche indagata i concorso con il marito sicché nei suoi confronti non è ipotizzabile la definizione del processo con condanna o patteggiamento presupposto della confisca.
2.4 Violazione degli artt. 321 cod. proc.pen., 240 bis cod.pen. poiché l’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in ordine al periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto non legittimato.
La giurisprudenza di legittimità ha da sempre ribadito che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all’interno di un procedimento penale, come è il caso dell’odierna ricorrente, terzo interessato, vale la regola -espressamente menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la pers civilmente obbligata per la pena pecuniaria- per cui costoro “si:anno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.. A differenza della parte assoggettata all’azion penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione
patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilis possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procurai alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 37 del 30/09/2015, dep. 2016, COGNOME, che in motivazione richiama, tra gli arresti conformi, quello reso da questa sezione della Corte distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; n. 21314 del 2010 Rv. 247440, n. 8942 del 2011 Rv. 252438, n. 25849 del 2012 Rv. 253081, n. 10972 del 2013 Rv. 25518).
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). (Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017 Cc. (dep. 09/01/2018 ) Rv. 271722 – 01)
Nel caso in esame NOME COGNOME ha ribadito di non essere indagata, ma non ha rilasciato procura speciale per proporre impugnazione avverso il sequestro.
Deve pertanto ritenersi che in assenza di procura speciale, il ricorso proposto dal difensore della COGNOME nella veste di terza interessata dal sequestro è inammissibile .
3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 18 ottobre 2023
GLYPH