Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Cinquefrondi il 07/10/1985 avverso l’ordinanza del 26/06/2024 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 giugno 2024, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 06 dicembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME in quanto detta istanza sarebbe stata depositata da difensore privo di apposita procura speciale e, quindi, in violazione del disposto di cui all’art. 629 -bis, comma secondo, cod. proc. pen.
NOME COGNOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 629-bis, 122, 583, 178 e 179 cod. proc. pen.
La difesa ha, in particolare, evidenziato che diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’istanza di rescissione del giudicato sarebbe
stata depositata -via Pec in data 27 marzo 2024- unitamente a procura speciale sottoscritta dal l’imputato ed autenticata dal difensore di fiducia.
È stato, inoltre, rimarcato che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e che il Procuratore generale nel corso dell’udienza del 26 giugno 2024, non ha eccepito la mancanza di legittimazione del difensore alla presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, la procura speciale rilasciata dal ricorrente in favore dell’Avv. NOME COGNOME è stata depositata in data 27 marzo 2024 unitamente all’istanza di rescissione del giudicato (vedi in proposito attestazione di cancelleria datata 02.10.2024) con conseguente insussistenza della ritenuta causa di inammissibilità dell’istanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Messina per l’ulteriore corso .
Così deciso il 12 febbraio 2025