Procura Speciale del Difensore: Chiarimenti Essenziali dalla Cassazione sul Sequestro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3180 del 2024, offre un’importante lezione sulla validità e i requisiti della procura speciale difensore nell’ambito delle impugnazioni di misure cautelari reali, come il sequestro preventivo. La decisione chiarisce la fondamentale differenza tra la procura prevista dall’art. 100 e quella disciplinata dall’art. 122 del codice di procedura penale, ribadendo un principio a tutela del diritto di difesa.
Il Caso: Riesame Inammissibile per Vizio di Procura
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Un terzo interessato, ritenendo ingiusto il provvedimento, proponeva istanza di riesame tramite il proprio legale. Tuttavia, il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari dichiarava l’istanza inammissibile. La ragione? La procura conferita al difensore veniva ritenuta non idonea, in quanto non qualificabile come “procura speciale” ai sensi della normativa.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nell’interpretare i requisiti della procura necessaria per questo tipo di impugnazione.
La Distinzione Chiave della Cassazione sulla procura speciale difensore
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e chiarendo in modo definitivo la natura della procura richiesta. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra due diverse tipologie di procura speciale previste dal codice di procedura penale.
La Procura “alle liti” ex art. 100 c.p.p.
La Corte ha riaffermato che, per contestare un provvedimento di sequestro, la procura necessaria è quella prevista dall’art. 100 c.p.p. Questa procura ha la funzione di conferire un mandato difensivo a un professionista per tutelare le proprie ragioni in una specifica procedura. Non richiede formule sacramentali o rigidi formalismi. Ciò che conta è che dall’atto emerga in modo chiaro e inequivocabile la volontà della parte di affidare a quel determinato avvocato l’incarico di svolgere le necessarie difese in quel contesto.
La Procura per atti specifici ex art. 122 c.p.p.
Diversa è la natura della procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p. Quest’ultima non si limita a conferire un mandato difensivo, ma attribuisce al procuratore la capacità di essere egli stesso soggetto del rapporto processuale, consentendogli di compiere atti che spettano personalmente alla parte (come, ad esempio, chiedere l’accesso a riti alternativi). Questa procura, per la sua portata più incisiva, richiede requisiti più stringenti.
La Validità della Procura nel Caso Concreto
Applicando questi principi al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto pienamente valida la procura conferita. L’atto, infatti, presentava tutti gli elementi essenziali:
* Era firmato dal ricorrente.
* Conteneva l’autentica della firma da parte del difensore.
* Indicava il corretto numero di registro del procedimento penale.
* Incaricava il legale di svolgere attività difensiva “in ogni stato e grado del giudizio”.
Questa formula è stata considerata più che sufficiente per manifestare la volontà di essere difesi in quella specifica procedura cautelare. Anche l’assenza della data, rilevata dal Tribunale, è stata superata. La Corte ha specificato che tale mancanza era “sanata” dal fatto che la procura era stata depositata in cancelleria in una data certa, contestualmente all’istanza di riesame.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione che privilegia la sostanza sulla forma, in piena aderenza al principio del favor per il diritto di difesa. Il Tribunale del riesame ha errato nel richiedere per l’impugnazione del sequestro i requisiti più rigidi della procura ex art. 122 c.p.p., che ha una funzione diversa. La procura ex art. 100 c.p.p., invece, è lo strumento corretto per legittimare il difensore a far valere le ragioni del terzo nell’ambito del procedimento cautelare. La volontà della parte, se chiaramente espressa, è l’elemento dirimente per la validità del mandato difensivo, senza che siano necessarie formule particolari o predefinite.
Le conclusioni
La sentenza annulla l’ordinanza di inammissibilità e rinvia gli atti al Tribunale di Roma per un nuovo esame nel merito. Questa decisione ha un’importante implicazione pratica: consolida il principio secondo cui l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnare un provvedimento sfavorevole non possono essere ostacolati da interpretazioni eccessivamente formalistiche della legge. Per il terzo che intende contestare un sequestro, è sufficiente conferire al proprio legale una procura da cui si evinca chiaramente l’intento di essere rappresentato e difeso in quella procedura, senza ulteriori e non richieste formalità.
Quale tipo di procura speciale serve al difensore per impugnare un sequestro preventivo per conto di un terzo interessato?
Secondo la Corte di Cassazione, è necessaria e sufficiente la procura speciale “alle liti” prevista dall’art. 100 del codice di procedura penale, che conferisce un mandato per la difesa in una specifica procedura, e non quella più stringente per il compimento di determinati atti ex art. 122 c.p.p.
La procura speciale del difensore necessita di formule sacramentali per essere valida?
No. La sentenza chiarisce che la procura ex art. 100 c.p.p. non richiede l’uso di formule sacramentali. È fondamentale che dall’atto emerga la chiara e inequivocabile manifestazione di volontà della parte di affidare a un determinato professionista la propria difesa in quella specifica procedura.
L’assenza della data sulla procura la rende automaticamente invalida?
No, non necessariamente. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la mancanza della data fosse “sanata” dal fatto che la procura era stata depositata in cancelleria in una data certa, unitamente all’istanza di riesame, rendendo così certo il momento del conferimento dell’incarico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3180 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLEFERRO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO
COGNOME
che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO, che si riportava ai motivi, insistend l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelar’ di Roma dichiar inammissibile la richiesta di riesame del terzo interessato, NOME COGNOMECOGNOME o ricorrente, contro il decreto di sequestro preventivo emesso il 10 giugno 2023 dal Gi per le indagini preliminari di Velletri. Il Tribunale rilevava la carenza di legittimaz quanto il difensore non aveva la “procura speciale”.
Avverso tale ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 100 cod. proc. pen.): si deduceva che la procura necessaria per consentire le impugnazioni nel procedimento di riesame della cartella reale era quella “alle liti” prevista dall’art. 100 del codice di rito e non quella “per compie determinati atti prevista art. 122; si deduceva inoltre che la procura allegata alla richiesta di riesame rispettava i requisiti richiesti dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Il collegio riafferma che in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. La Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire a procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282668 – 01; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep 2014, COGNOME, Rv. 258332 – 01, Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 247057).
Si riafferma cioè che la procura speciale che deve essere conferita dal terzo interessato a contestare un provvedimento di sequestro preventivo è la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen., che legittima espressamente un difensore a far valere le ragioni del terzo nell’ambito del procedimento cautelare, e non quella a compiere determinati atti prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., che è invece necessaria per consentire al difensore di essere parte del rapporto processuale (come nel caso delle procure che legittimano il difensore a chiedere l’accesso a riti alternativi).
1.2. Nel caso in esame la procura ritenuta non legittimante l’impugnazione risultava firmata dal ricorrente, con autentica del difensore, riportava il corretto numero di registro delle notizie di reato ed incaricava l’AVV_NOTAIO di svolgere attività defensionale “in ogni stato e grado del giudizio”, indicazione idonea a conferire al difensore la legittimazione processuale denegata dal Tribunale; la assenza di data, rilevata dall’ordinanza impugnata risulta “sanata dal fatto che, come rilevato da Tribunale, la procura era stata depositata in cancelleria il 26 giugno 2023 unitamente all’istanza di riesame.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma sezione per il riesame delle misure cautelari reali per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023
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