Procura Speciale: Quando il Ricorso del Terzo è Inammissibile
L’intervento di soggetti terzi in un procedimento penale, specialmente nella fase esecutiva, è una questione delicata che richiede il rigoroso rispetto delle norme procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: senza una procura speciale, il ricorso presentato nell’interesse di un terzo è destinato all’inammissibilità. Questo caso riguarda alcuni proprietari di un immobile che, pur essendo estranei al reato edilizio originario, si sono visti costretti ad affrontare le conseguenze di un ordine di demolizione, scontrandosi con un ostacolo puramente formale ma invalicabile.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Revoca dell’Ordine di Demolizione
La vicenda trae origine dal ricorso di un gruppo di cittadini, attuali proprietari e condomini di un’unità immobiliare. Su tale immobile gravava un ordine di demolizione, disposto con una sentenza penale divenuta irrevocabile a carico dei loro danti causa, ovvero i precedenti proprietari responsabili dell’abuso edilizio.
I nuovi proprietari, ritenendosi terzi estranei al reato, hanno adito la Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, chiedendo la revoca di tale ordine. Al rigetto della loro istanza, hanno deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme costituzionali (artt. 2, 3 e 97 Cost.) e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 8 CEDU).
La Decisione della Corte e il Ruolo della Procura Speciale
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. L’attenzione dei giudici si è concentrata su un aspetto preliminare e dirimente: la mancanza della procura speciale in capo al difensore.
I ricorrenti, in quanto soggetti terzi estranei al procedimento penale, erano portatori di interessi di natura prettamente civilistica (la tutela del loro diritto di proprietà). La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che in questi casi il difensore non può agire sulla base di un mandato generico. È necessario che gli venga conferito un potere specifico per compiere quel determinato atto processuale. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti non avevano allegato la procura speciale conferita al loro legale, rendendo così il ricorso irricevibile.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione dell’articolo 100 del codice di procedura penale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, quando un terzo interessato intende proporre un’istanza nel procedimento di esecuzione (ad esempio, per la restituzione di beni sequestrati), il suo difensore deve essere munito di procura speciale. Questo perché il terzo non è parte del rapporto processuale penale e il suo interesse, pur inserito in un contesto penale, è di natura civilistica.
L’assenza di questo specifico mandato toglie al difensore la legittimazione a proporre l’impugnazione. Di conseguenza, il giudice non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza poter valutare se le doglianze dei ricorrenti fossero fondate o meno. La Corte ha inoltre specificato che l’onere di dimostrare la sussistenza della procura speciale ricade sulla parte che propone il ricorso.
Le Conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sono nette e severe. A causa della dichiarata inammissibilità, e non ravvisando un’assenza di colpa da parte dei ricorrenti, la Corte li ha condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata disposta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle formalità procedurali. Per i terzi che vedono i loro diritti incisi da un provvedimento penale, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica che curi con la massima attenzione ogni aspetto formale, a partire dal conferimento di una valida procura speciale, per evitare che le proprie ragioni, anche se potenzialmente fondate, non vengano neppure esaminate dal giudice.
Perché il ricorso dei proprietari dell’immobile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il loro avvocato non era munito di una “procura speciale”, un documento indispensabile per rappresentare un terzo estraneo al procedimento penale nella fase di esecuzione.
Cosa deve fare un terzo interessato per presentare un’istanza nel corso di un procedimento di esecuzione penale?
Secondo l’ordinanza, il difensore del terzo interessato deve essere munito di una procura speciale, come previsto dall’art. 100 del codice di procedura penale, poiché agisce a tutela di interessi di natura prevalentemente civilistica.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appel quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, dis con sentenza irrevocabile a carico dei danti causa, dell’unità immobiliare di cui i ricorrenti condomini/proprietari.
I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e viz motivazione in ordine agli artt. 2,3 e 97 Cost. e art. 8 della normativa CEDU.
Sez. U, 30/10/2014, COGNOME, ha ritenuto che, nel caso di impugnazione proposta i mancanza di procura speciale dal difensore del terzo interessato, il giudice debba dichiarar l’inammissibilità. Si è specificato altresì, con specifico riguardo al procedimento di esecuz che il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilist legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (se n.34684 del 14/09/2021 Cc. (dep. 20/09/2021 ) Rv. 282086).
I ricorrenti, terzi estranei al procedimento penale, nel caso in disamina, non hanno alleg la procura speciale conferita all’AVV_NOTAIO. Pertanto, i ricorsi (da trattarsi a dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono quindi inammissibili.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il consiglie GLYPH stenspr
Il Presidente