Procura Speciale in Cassazione: L’Errore Formale che Rende Inutile il Ricorso
Nel complesso mondo del diritto, la forma è spesso sostanza. Un principio che emerge con forza da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha spento le speranze di una ricorrente non per l’infondatezza delle sue ragioni, ma per un vizio procedurale insormontabile: la mancanza di una procura speciale cassazione conferita al proprio difensore. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle regole formali, specialmente nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: un Immobile Conteso
La vicenda ha origine dal sequestro preventivo di un immobile, disposto dal Tribunale di Catania. Il bene, sebbene intestato a una donna, era stato sottoposto a misura ablativa nell’ambito di un procedimento penale a carico del coniuge, imputato per associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. La Procura riteneva che l’immobile fosse stato acquistato con proventi illeciti.
La proprietaria formale, ritenendosi terza estranea ai fatti e in grado di dimostrare la legittima provenienza delle risorse economiche usate per l’acquisto, si era opposta al sequestro. Aveva sostenuto che, al momento della compravendita, il nucleo familiare disponeva di redditi proporzionati e che l’acquisto era avvenuto in un’epoca non direttamente collegabile ai reati contestati al marito. Tuttavia, sia l’istanza di revoca che il successivo appello cautelare erano stati rigettati dal Tribunale.
Il Ricorso in Cassazione e le Argomentazioni Difensive
Giunta dinanzi alla Suprema Corte, la difesa della ricorrente ha insistito sulla violazione dell’art. 240-bis del codice penale, norma che disciplina la confisca allargata. Secondo la tesi difensiva, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le prove documentali che attestavano la disponibilità di risorse lecite per l’acquisto, incluse somme non dichiarate al fisco ma comunque esistenti. Si lamentava, inoltre, una motivazione illogica da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Cassazione: la Centralità della Procura Speciale
Nonostante le articolate argomentazioni sul merito della questione, la Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si è arenata su un ostacolo puramente procedurale: dagli atti non risultava che il difensore fosse stato munito di una procura speciale per proporre il ricorso.
Questo requisito, nel giudizio di Cassazione, non è un mero formalismo. La procura speciale attesta la volontà specifica della parte di impugnare un determinato provvedimento dinanzi alla Suprema Corte, conferendo al legale un mandato preciso e non generico. La sua assenza costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di scendere nell’analisi del merito della controversia.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e si concentra esclusivamente sul ‘difetto di legittimazione’. I giudici hanno rilevato che, per presentare un ricorso in Cassazione, la legge richiede un mandato ad hoc, che deve essere rilasciato dopo la pronuncia del provvedimento che si intende impugnare o, se precedente, deve fare esplicito riferimento ad esso. In mancanza di tale atto, l’avvocato è considerato privo dei poteri rappresentativi necessari per stare in giudizio per conto del suo assistito in quella specifica sede. Di conseguenza, il ricorso è come se non fosse mai stato validamente proposto. La Corte non ha quindi potuto valutare se il sequestro fosse o meno legittimo, fermandosi al cancello della procedura.
Le Conclusioni
La sentenza offre una lezione fondamentale: nel diritto, soprattutto ai livelli più alti della giurisdizione, la cura degli aspetti formali è tanto importante quanto la solidità delle argomentazioni di merito. Un errore procedurale, come l’omissione della procura speciale, può vanificare un’intera linea difensiva, indipendentemente dalla sua potenziale fondatezza. La conseguenza per la ricorrente è stata non solo la conferma del sequestro, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questo caso evidenzia la necessità di affidarsi a professionisti esperti delle procedure di Cassazione, dove ogni dettaglio formale può determinare l’esito del giudizio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un ‘difetto di legittimazione’, poiché il difensore della ricorrente non era munito della procura speciale, un requisito formale indispensabile per poter presentare validamente ricorso in Cassazione.
La Corte ha esaminato se il sequestro dell’immobile fosse legittimo?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La presenza di un vizio procedurale come la mancanza della procura speciale ha impedito ai giudici di esaminare le argomentazioni della ricorrente sulla legittimità o meno del sequestro.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito di questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 921 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 921 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Piacenti NOME COGNOME nata a Catania il 13/10/1994, avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dalla difesa della ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente, quale terza interessata, avverso provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in data 6 aprile 2023, aveva a sua volta respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente ed oggetto della misura ablativa nell’ambito del
procedimento che vede imputato il di lei coniuge NOME COGNOME per i reat associazione per delinquere aggravato e trasferimento fraudolento di valori.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca dell’art. 240-bis cod.pen., tenuto conto che all’epoca dell’acquisto dell’imm non troppo distante temporalmente dalla commissione dei reati contestati ricorrente ed il suo nucleo familiare non avevano redditi proporzion disattendendo le contrarie deduzioni difensive sul punto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 240-bis cod.pen..
La Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato la documentazione allegata dalla difesa ed attestante la circostanza che all’epoca dell’acquisto dell’immo nucleo familiare della ricorrente avesse le risorse economiche necessarie effettuare l’acquisto, comunque intervenuto in epoca al di fuori dal perimetro ragionevolezza temporale richiesta tra l’acquisizione del bene e l’epo commissione dei reati contestati, dovendosi anche tenere conto, ratione temporis, del reddito della ricorrente non dichiarato al fisco.
La motivazione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica nella interpretazio delle clausole contrattuali che avevano regolato il contratto di compravendit terreno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto non risult atti che il difensore della ricorrente si sia munito di procura speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado dì colpa della stes ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME