Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5855 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRAIA A MARE il 04/04/1975
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 9enerale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 8 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello proposto da NOME avverso I”ordinanza emessa il 23 febbraio 2024 dal Tribunale di Paola, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro del conto corrente n. 3030978 acceso preso l’istituto di credito BPER di Scalea.
Precisava il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento impugnato, che nella specie si vedeva in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e che il conto corrente, pur formalmente intestato a NOME, moglie dell’imputato NOME COGNOME COGNOME, era riferibile a
quest’ultimo, titolare di delega ad operare sul conto, solo recenteme revocata;
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione NOMECOGNOME per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen. e al requisito periculunn in mora, assumendo che né l’ordinanza impugnata né il provvedimento di sequestro reso da Giudice per le indagini preliminari avevano rassegnato le ragioni che avevano resa necessaria l’anticipazione in v cautelare dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, e osservando che il provvedimento genetico non individuava i soggetti ritenuti intestatari fittizi dei beni riconducibili all’imputato da sottoporre a v cautelare.
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all’art. 644 cod. pen., assumendo che delega a operare sul detto conto corrente non costituiva elemento sufficiente dimostrare la piena disponibilità da parte del COGNOME delle somme i depositate, difettando la prova, anche solo indiziaria, della riconducibilità medesime all’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo collegio, e inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo procura speciale (v., per tutte, Sez. 2, n. 3) a del 07/12/2017, G.T. Auto RAGIONE_SOCIALE.r.l. Rv. 271722 – 01; nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la proc speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame).
La consultazione del fascicolo processuale consente di rilevare l’assenza ag atti di una procura speciale per proporre ricorso per cassazione, rilasciata terzo interessato NOME, coniuge dell’imputato COGNOME al proprio difensore.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichia inammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù del statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 1
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/02/202S