Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46167 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46167 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Ancona, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali della “RAGIONE_SOCIALE” emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona il 10.2.2023, nell’ambito del procedimento penale sorto a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 166, lett. a) e c) T.U.F., rigettando l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, terza interessata, nella sua qualità di socia della suddetta compagine sociale.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
Costituisce, GLYPH infatti, GLYPH orientamento da GLYPH tempo consolidato GLYPH nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato privo di una valida procura speciale, che abbia specificamente a oggetto il conferimento del potere di proporre impugnazione innanzi al giudice di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Rv. 273505).
Orbene dalla lettura degli atti, necessaria ai fini dell’accertamento della regolare costituzione del rapporto processuale’ sotto il profilo della legittimazione all’impugnazione del ricorrente, il difensore di fiducia della COGNOME non risulta fornito di specifica procura speciale per il giudizio di legittimità.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, che va dichiarata con procedura de plano, senza la necessità di instaurazione di un prevenuto contraddittorio, in conformità alla previsione dell’art. 610, co. 5 bis, c.p.p., trattandosi di rilevare un difetto di legittimazione all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con
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condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 3000,00 euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità del ricorso stesso (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.7.2023