Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Procura Speciale
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la necessità della procura speciale cassazione per la validità del ricorso. Senza questo specifico mandato, firmato personalmente dall’imputato, l’atto presentato dal solo difensore è destinato all’inammissibilità, con conseguenze gravi per l’esito del processo. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dal Tribunale monocratico di Napoli. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo legale, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e alla mancata conversione della stessa in una sanzione pecuniaria.
Tuttavia, l’atto di ricorso presentava una criticità formale decisiva: era stato sottoscritto unicamente dall’avvocato difensore, senza essere accompagnato né dalla firma dell’imputato né da una procura speciale che autorizzasse specificamente il legale a impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte.
Il Ricorso e il Vizio di Forma sulla Procura Speciale Cassazione
I motivi del ricorso vertevano su aspetti sostanziali, come l’errata valutazione dei presupposti per la concessione di benefici di legge. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito di tali questioni. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente sull’aspetto procedurale, rilevando d’ufficio la causa di inammissibilità.
Il punto cruciale è l’applicazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, per le impugnazioni, è necessario depositare uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La Corte ha chiarito che tale disposizione si applica senza eccezioni anche al ricorso per cassazione, rappresentando un requisito di validità dell’atto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio già consolidato nella sua giurisprudenza. La motivazione si basa sull’idea che l’impugnazione è un atto personalissimo, che richiede una manifestazione di volontà chiara e specifica da parte dell’imputato. La sola firma del difensore non è sufficiente a integrare questo requisito.
I giudici hanno specificato che tale onere non lede in alcun modo i principi costituzionali e convenzionali del giusto processo. L’imputato, infatti, se dimostra che la sua assenza dal processo è stata causata da una mancata conoscenza incolpevole, ha a disposizione altri rimedi previsti dall’ordinamento (i cosiddetti ‘rimedi restitutori’) per essere reintegrato nelle sue facoltà processuali. La necessità della procura speciale cassazione serve quindi a garantire la consapevolezza e la volontà dell’imputato di procedere con l’ultimo grado di giudizio.
Le Conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sono nette e severe. A causa del vizio di forma, il ricorso non è stato esaminato e la condanna è diventata definitiva. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto: la massima attenzione deve essere prestata non solo agli aspetti sostanziali della difesa, ma anche e soprattutto al rigoroso rispetto delle norme procedurali. La mancanza di una procura speciale, un atto apparentemente semplice, può precludere l’accesso al giudizio di legittimità, rendendo vane tutte le argomentazioni difensive e cristallizzando una condanna che, forse, avrebbe potuto essere riformata.
Un avvocato può presentare ricorso per cassazione senza una firma o una procura speciale del proprio cliente?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso deve essere munito di una procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. In mancanza, il ricorso è inammissibile.
Qual è la conseguenza se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
La richiesta di una procura speciale per il ricorso in Cassazione viola il diritto a un giusto processo?
Secondo la Corte, no. Questo requisito non lede i principi costituzionali o convenzionali, poiché l’imputato che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo ha a disposizione altri rimedi per essere reintegrato nei suoi diritti processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 06/02/2024 confermava la sentenza emessa in data 13/01/2022 dal Tribunale monocratico di Napoli, con la quale COGNOME NOME veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen.).
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, ha presentato ricorso per cassazione con diversi motivi di ricorso con i quali ha dedotto: vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, perché basata sul mero sospetto; vizio della motivazione per mancata concessione della conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, nonché violazione di legge in relazione all’art. 58 della I. n. 689 del 1981. Il ricorso ris sottoscritto dal solo difensore, in mancanza di sottoscrizione del COGNOME NOME, oltre che in assenza della specifica procura speciale al fine di impugnare la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione e della elezione di domicilio.
Il ricorso,i~tata così presentato è inammissibile in considerazione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. Deve essere in tal senso ribadito il principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specif mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l’imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare) (Sez.2, n. 47327 del 03/11/2023, COGNOME, Rv. 285444-01; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, Meolli, n.m.).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.