Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27300 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27300 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/02/2024 della Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza in data 25 febbraio 2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di NOME COGNOME perchØ la procura speciale era inidonea a conferire il potere di presentare istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen.
Deduce la difesa che la procura speciale era stata rilasciata dal ricorrente al difensore sulla base di scrittura privata autenticata dal difensore, contenente la determinazione dell’oggetto per cui era stata conferita, ovverosia per avanzare richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel procedimento iscritto al n. 4040/2016 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, nell’ambito del quale era stata emessa una sola sentenza a carico dell’imputato, la sentenza n. 1032 del 2018 allegata alla richiesta di rescissione del giudicato, per cui la volontà del ricorrente emergeva in modo cristallino dalla procura speciale.
Quanto alla mancanza della data nella procura speciale, la difesa deduceva che l’art. 122 cod. proc. pen. non richiedeva a pena di inammissibilità che la procura al difensore fosse datata, per cui appare verosimile presumere che la procura speciale fosse stata conferita al difensore nella data in cui il ricorrente era venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale divenuto definitivo a suo carico ovvero, al piø tardi, nella data di trasmissione della richiesta di rescissione del giudicato.
Quanto ai requisiti di cui all’art. 2703, comma 2, cod. civ., deduce la difesa che l’autenticazione consiste nel potere di attestare che una sottoscrizione sia stata apposta in propria presenza previo accertamento della identità fisica della persona che firma l’atto,
Sent. n. sez. 977/2025
CC – 24/06/2025
R.G.N. 14167/2025
senza richiedere le modalità con cui Ł avvenuta l’identificazione; del resto, poichØ l’identificazione fa piena prova fino a querela di falso, aggiunge la difesa che la procura speciale firmata dinnanzi al difensore e contestualmente autenticata consente di ritenere certo, almeno fino a querela di falso, che il mandato provenga dal soggetto che l’ha firmato e di cui sono indicate le generalità anagrafiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Occorre premettere che, alla richiesta di rescissione della sentenza n. 1032 del 04/06/2018, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Ł stata allegata una procura priva di data con sottoscrizione autenticata dal difensore, con la quale l’intestatario NOME COGNOME nomina l’avv. NOME COGNOME quale difensore di fiducia e, oltre a conferirgli mandato per proporre impugnazione, opposizione contro decreti penali di condanna e richiedere la restituzione nel termine, conferisce al predetto difensore procura speciale per richiedere il rito abbreviato, l’applicazione della pena richiesta dalle parti, la sospensione del procedimento per la messa alla prova, l’ammissione all’oblazione, la dichiarazione di ricusazione del giudice, il concordato con rinuncia ai motivi di appello, la rescissione del giudicato, l’accettazione della rimessione di querela, la applicazione delle pene sostitutive alla pena detentiva.
La Corte territoriale ha ritenuto che la procura speciale fosse inammissibile sulla base di quattro argomenti, vale a dire a) perchØ conferita su modulo prestampato separato dalla richiesta di rescissione e priva della indicazione di quale fosse la sentenza alla quale si faceva riferimento, b) perchØ priva di data, c) perchØ priva di indicazione dell’oggetto e dei fatti cui era riferita, d) perchØ priva dei requisiti indicati dall’art. 2703, comma 2, cod. civ., per l’autenticazione della scrittura privata, ovverosia in che modo fosse avvenuta l’identificazione del conferente procura speciale.
Tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza impugnata non si pone in sintonia con gli orientamenti di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui Ł conferita e dei fatti ai quali si riferisce. L’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. aggiunge poi che la procura speciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.
2.1. Ora, i profili di incertezza e di manchevolezza, evidenziati nella ordinanza impugnata sub b) e c), risultano irrilevanti, in quanto la data di rilascio della procura può essere desunta da attività alla stessa collegate, ma soprattutto la previsione di cui all’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. consente il rilascio della procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. anche preventivamente, nell’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce, nella specie appunto l’esperibilità del ricorso per la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., quale potere espressamente contemplato tra quelli demandati dal ricorrente al procuratore speciale.
2.2. NØ Ł condivisibile che il conferimento della procura speciale su un modulo prestampato, senza l’indicazione della sentenza di condanna oggetto di rescissione e che fa riferimento ad una molteplicità di istituti possa comportare la assenza di specificità del mandato con riferimento alla esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione di cui si tratta: Ł, infatti, indicato il numero di registro generale delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, 4040 del 2016, ed
Ł espressamente conferito al procuratore il potere di ‘avanzare richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.’.
2.3. Quanto all’argomento sub d), deve essere richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia civile, a Sezioni Unite (n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669383), la quale ha chiarito che, «nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti Ł intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 cod. civ. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”) che ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sØ, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura».
Con specifico riferimento alla procura speciale, diversamente da quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, Ł stato affermato che «la ratio legis, sottesa alla scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 cod. proc. pen., Ł quella di garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato» (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, NOME COGNOME, Rv. 281490), per cui, in conformità alla ratio di cui sopra, questa Corte ha ritenuto che la formula “v.to per autentica”, apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della procura speciale per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, dovesse ritenersi idonea ad attestare lo svolgimento delle attività identificative e ricognitive imposte dall’art. 2703 cod. civ. ed ha conseguentemente annullato con rinvio l’ordinanza del giudice d’appello che, in assenza di querela di falso, aveva ritenuto non probante l’autenticazione del difensore (Sez. 4, n. 26419 del 20/04/2007, COGNOME, Rv. 237047; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285135).
3. Peraltro, questa Corte (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026) ha avuto modo di affermare il principio – condiviso dal Collegio – secondo cui «Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtø del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta,potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte» (nello stesso senso, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, Sez. 4, n. 3727 del 09/01/2025, Cigagna, non mass., e, in materia di rescissione del giudicato, Sez. 6, n. 23327 del 22/03/2023, Indolfi, non mass.).
Viene così adottata in materia una interpretazione in linea con il principio per il quale il diritto di accedere al processo deve essere concreto e effettivo, sicchØ le autorità interne devono evitare formalismi che conducano a un sostanziale diniego di giustizia in violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale assicurato dall’art. 6, § 1 della Convenzione (Corte EDU, sentenze del 9/06/2022, NOME c. Francia, del 28/10/2021, COGNOME c. Italia e del 15/09/2016, COGNOME c. Italia).
NØ va trascurato il principio di conservazione degli atti processuali che indirizza verso un criterio interpretativo che salvaguardi, quando possibile, l’effetto dell’atto processuale e, quindi, l’efficienza del sistema, che Ł garantita dalla proporzione fra i mezzi e i fini processuali (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, cit.; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473), nonchØ il favor impugnationis (cfr. Sez. U, n. 8825
del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
P.Q.M
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Presidente NOME COGNOME NOME