Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44092 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44092 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME Mauro nato a Terlizzi il 06/07/1999
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 Tribunale per il riesame di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Letta la memoria dell’avvocato NOME COGNOME difensore del terzo interessato;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile il riesame proposto ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. da NOME
COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro giacenti sul cassetto fiscale della società, originate dalla percezione indebita del credito di imposta di cui al d.l. n. 201 del 2011.
L’inammissibilità è stata dichiarata, in primo luogo, per difetto di procura speciale ad impugnare e, in secondo luogo, perché la difesa aveva espressamente individuato come oggetto dell’impugnazione il decreto di convalida del sequestro emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 321, comma 3bis, cod. proc. pen., atto che non è autonomamente impugnabile.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge processuale in riferimento alla ritenuta inesistenza della procura speciale.
Rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in allegato all’istanza di riesame era stata depositata nomina a difensore contenente la procura speciale ad impugnare.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l’istanza di riesame atteneva al sequestro, ossia al provvedimento ablativo, e non a quello di convalida.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, COGNOME, Rv. 258417), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 247057).
Questa Corte ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto
quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (ex plurimis: Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, COGNOME, Rv. 258417).
Pertanto, le espressioni utilizzate nell’atto di nomina a difensore di fiducia (sottoscritto da NOME COGNOME in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) dell’avvocato NOME COGNOME cui è stata espressamente conferita anche procura speciale «per proporre impugnazione avverso decreto di sequestro e quindi avverso il blocco del credito di imposta “super ace 2021» risultano pienamente idonee a conferire all’avv. COGNOME il potere processuale di chiedere il riesame del decreto di sequestro dei beni nell’interesse della società.
Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre i riesame di cui all’art. 322 cod. proc. pen. in capo al difensore del terzo interessato.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale per il riesame ha richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero, né l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277784 che, in motivazione, ha osservato che il decreto del pubblico ministero ha carattere provvisorio, essendo destinato a un’automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, a essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l’ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato).
Quindi, rilevato che la difesa aveva espressamente individuato l’oggetto dell’impugnazione nell’ordinanza di convalida, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.
Tuttavia, quantunque l’intestazione del ricorso effettivamente faccia riferimento al provvedimento di convalida del sequestro disposto in via di urgenza dal pubblico ministero, i motivi di ricorso attengono al sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari, in esito alla convalida. Il provvedimento impugnato, quindi, è il decreto di sequestro e non il provvedimento di convalida.
In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 31/10/2024