Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5983 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Germania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 14 luglio 2023 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza del 14 luglio 2023, con la quale la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME (intesa alla restituzione in termini per la proposizione di una richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla condanna ad anni cinque di reclusione, irrogata per reati fallimentari con sentenza del Tribunale di Pordenone), perché
presentata dal difensore in mancanza della procura speciale richiesta dall’art. 629bis comma 2, del codice di procedura penale.
2. Ricorre per cassazione l’istante deducendo, con un unico motivo di censura, violazione di legge (in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen., 3 e 27 Cost. e 6 CEDU) e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’errore professionale commesso dal difensore all’epoca nominato avrebbe dovuto essere sussunto nella categoria del caso fortuito imprevedibile ed inevitabile, in considerazione della condizione di straniero alloglotta del ricorrente, della sua detenzione all’estero (precisamente, in Slovenia) a seguito dell’emissione di un mandato di arresto europeo, della non conoscenza della lingua parlata nell’istituto di detenzione. Detti fattori, nella prospettiva dell’istante, segnalerebbero una condizione di particolare vulnerabilità e di “impossibilità assoluta di esercitare quella normale diligenza e attenzione richiesta all’assistito anche nei confronti del proprio legale”.
Una diversa interpretazione, si sostiene, condurrebbe ad una violazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU in tema di diritti di difesa (nella parte in cui impone di garantire diritti concreti ed effettivi) e dalla stessa Corte Costituzionale, i termini sostanzialmente sovrapponibili a quanto stabilito nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 30 -ter della legge n. 354 del 1975 (quanto alla brevità del termine fissato per il reclamo avverso i provvedimenti in tema di permessi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che è principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili – poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotes in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, COGNOME, Rv. 251695; Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 254072; Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257221).
Ebbene, in concreto è dirimente la circostanza per cui i requisiti di legittimazione alla presentazione dell’istanza in esame sono pianamente desumibili
(
dal testo normativo. Per cui sarebbe stata sufficiente la lettura del dato normativo per rendersi conto della necessità di allegare la procura speciale alla proposizione dell’impugnazione.
Né rileva la circostanza per cui il ricorrente sia alloglotta. Non solo perché nulla risulta allegato in proposito, quanto alla mancanza di conoscenza della lingua italiana, pur a fronte di fatti commessi in Italia (in violazione del chiaro onere di allegazione: Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Rv. 283059), ma anche e soprattutto in quanto, comunque, sarebbe stato onere del ricorrente munirsi di un interprete, proprio per adempiere agli obblighi di vigilanza che, comunque, incombono sulla parte.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
sigli re estensore Il
[I Presidente
Così deciso il 19 dicembre 2023