Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13332 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato ad Agrigento il 17/10/1988
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 novembre 2024 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 31 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento, con la quale lo stesso NOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 13.333,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989, rilevando la mancata allegazione all’atto di appello dello specifico mandato a impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., essendo l’imputato stato giudicato in assenza, ritenendo tale disposizione, pur abrogata dalla I. n. 114 del 9 agosto 2024, ancora applicabile alla impugnazione proposta da NOME COGNOME in quanto relativa a sentenza pronunciata il 31 maggio 2023 e presentata il 2 ottobre 2023.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. In primo luogo, ha lamentato l’errata applicazione degli artt. 581, 582, 585 e 591 cod. proc. pen., per essere stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità della propria impugnazione a causa della mancanza della procura speciale richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, però, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, era stata debitamente allegata all’atto d’appello.
2.2. In secondo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della documentazione allegata a corredo dell’atto d’appello, tra cui la suddetta procura speciale conferita dall’imputato proprio in funzione della presentazione di tale atto di impugnazione, presente anche nel sistema informatico TIAP, documentazione che però non era stata adeguatamente considerata dalla Corte d’appello.
2.3. Infine, con un terzo motivo, ha lamentato la violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto l’erronea dichiarazione di inammissibilità della impugnazione aveva irragionevolmente e indebitamente negato all’imputato l’accesso a una revisione della decisione di primo grado, avente valenza di diritto fondamentale e non comprimibile.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in considerazione della documentata allegazione all’atto d’appello della prescritta procura speciale di cui la Corte d’appello aveva invece erroneamente affermato la mancanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta sia dalle copie dell’atto di impugnazione dichiarato inammissibile con l’ordinanza impugnata che sono state allegate al ricorso, sia dalla attestazione della cancelleria del Tribunale di Agrigento del 26 novembre 2024 prodotta dal ricorrente (nella quale si dà atto che sin da 2 ottobre 2024 risultano inseriti nel sistema informatico TIAP sia l’atto di impugnazione avverso la sentenza n. 1388 del 31 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento nei confronti di NOME COGNOME sia la procura speciale conferita dall’imputato all’Avvocato NOME COGNOME allo specifico e dichiarato scopo di impugnare tale sentenza), che all’atto di impugnazione presentato dal ricorrente e dichiarato inammissibile dalla Corte di Palermo con l’ordinanza impugnata era stata allegata, come prescritto dall’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. (applicabile in ragione del momento di presentazione di tale atto, trattandosi di atto processuale con effetti istantanei, cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01, e anche l’informazione provvisoria della decisione assunta dalle Sezioni Unite all’udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso n. 6578 del 2024, secondo cui “la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024”), la procura speciale conferita al difensore allo specifico scopo di presentare proprio tale impugnazione.
L’affermazione posta a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione, ossia la mancanza della prescritta procura speciale, affermazione che è stata censurata con il ricorso in esame, risulta, dunque, fondata su un inesatto apprezzamento degli atti, posto che, come notato, detta procura era presente in atti sin dal momento del deposito dell’atto d’appello.
L’ordinanza impugnata, in quando fondata su un errato apprezzamento degli atti, deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo, affinché esamini nel merito e in contraddittorio l’impugnazione proposta dal ricorrente, provvedendo alla celebrazione del giudizio di secondo grado.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18/3/2025