Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 1/2025
CC – 08/01/2025
R.G.N. 33620/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 28/11/1987
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile lÕistanza.
Con istanza del 23 maggio 2024, COGNOME aveva presentato alla Corte di appello di Firenze richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna emessa il 29 maggio 2015 dalla Corte di appello di Firenze (passata in giudicato il 4 ottobre 2017). LÕistante sosteneva di avere avuto
conoscenza della sentenza solo il 5 maggio 2024, a seguito della notifica dellÕordine di esecuzione, atteso che tutti gli atti del procedimento erano stati notificati al difensore dÕufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ma con il quale egli non aveva mai avuto contatti, anche perchŽ nel 2015 si era trasferito in Georgia.
Con ordinanza emessa il 17 settembre 2024, la Corte di appello di Firenze ha riqualificato come istanza di restituzione nel termine la richiesta di rescissione del giudicato e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile lÕistanza.
LÕavv. NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la restituzione nel termine.
LÕistanza deve essere dichiarata inammissibile.
I rimedi ripristinatori previsti dallÕordinamento per assicurare, in un nuovo giudizio, il diritto di difesa che non era stato possibile esercitare in un processo celebratosi senza la partecipazione dellÕimputato e senza che questi avesse avuto conoscenza del processo sono stati oggetti di ripetute riforme negli ultimi anni.
2.1. Nel 2005 il legislatore, in un sistema processuale ancora basato sullÕistituto della contumacia, nel tentativo di dare una prima risposta ai ripetuti moniti provenienti dalla Corte EDU, che pretendeva il rispetto del diritto dellÕimputato di partecipare al processo, avendo effettiva conoscenza dellÕaccusa a suo carico, aveva riformato il tradizionale strumento della rimessione in termini, previsto dallÕart. 175 cod. proc. pen. In particolare, per il caso in cui era stata pronunciata sentenza contumaciale (o era stato emesso decreto penale di condanna), aveva previsto che lÕimputato contumace venisse restituito nel termine, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.). Il contumace, dunque, poteva limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo, spettando poi al giudice accertare se vi fosse invece stata lÕeffettiva conoscenza del processo.
2.2. Nel 2014 il legislatore, nellÕambito di una riforma di ampia portata, con la quale aveva abrogato lÕistituto della contumacia e aveva introdotto, per la prima volta, il processo in ÒassenzaÓ, basato sulla verifica della conoscenza del procedimento (seppur mediante il ricorso a indici sintomatici), aveva
completamente rivisto il sistema dei rimedi ripristinatori, introducendo, da un lato, il nuovo istituto della rescissione del giudicato e, dallÕaltro, eliminando dallÕart. 175 cod. proc. pen. ogni riferimento alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza, perimetrando il rimedio della restituzione al solo caso del condannato con decreto penale.
Nel 2014 il legislatore, avendo attribuito allÕimputato le maggiori garanzie dellÕassenza e avendo introdotto a favore dellÕassente il mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione del giudicato, aveva ritenuto non più necessario mantenere il rimedio ripristinatorio della restituzione del termine per impugnare, nellÕampio ambito applicativo delineato con la riforma del 2005.
Proprio perchŽ la restrizione dellÕambito di operativitˆ della restituzione nel termine trovava fondamento nelle maggiori garanzie del processo in assenza e nellÕintroduzione della rescissione del giudicato, mediante il quale il condannato poteva ottenere la regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si era verificata la nullitˆ, la giurisprudenza di legittimitˆ aveva affermato che, in relazione alle sentenze contumaciali, rispetto alle quali le maggiori garanzie offerte con la riforma del 2014 non erano applicabili, dovesse continuare a trovare applicazione lÕistituto della restituzione nel termine, come previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634).
In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte avevano delineato lÕambito applicativo dei due rimedi ripristinatori, precisando che Çl’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgenteÈ (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).
2.3. Con la riforma Cartabia, il legislatore ha nuovamente ripensato il sistema dei rimedi ripristinatori, tornando a dare alla restituzione del termine per impugnare un rilevante ambito applicativo, nonostante le ulteriori maggiori garanzie offerte con il rinnovato processo in assenza, basato ormai sul principio di effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dellÕaccusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio, e il mantenimento dellÕistituto della rescissione del giudicato.
Con la riforma, invero, il legislatore ha introdotto nellÕart. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che prevede che Çl’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpaÈ.
Nel vigente ordinamento processuale, dunque, gli istituti della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare concorrono, anche se rimangono distinti per natura, , operativitˆ ed effetti conseguibili.
Va, in particolare, posto in rilievo che, almeno in astratto, i due istituti sembrano non avere un ambito applicativo perfettamente coincidente, atteso che, mentre lÕart. 629-bis consente la richiesta di rescissione in relazione a tutte le ipotesi in cui il processo in assenza sia svolto in mancanza dei presupposti previsti dallÕart. 420-bis, lÕart. 175, comma 2.1., limita la possibilitˆ di istanza di restituzione nel termine ai soli casi in cui il processo in assenza si sia svolto in mancanza dei presupposti previsti dai commi 2 e 3 dellÕart. 420-bis (sembra, cioè, esclusa la possibilitˆ di restituzione nel termine nei casi di notifica a mani o a mani di una persona delegata e quando lÕimputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero quando, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere).
Parzialmente diverso è anche lÕoggetto della prova che deve fornire il condannato.
Nel caso di rescissione, il condannato deve dare prova di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dallÕart. 420-bis e di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Nel caso di restituzione del termine, il condannato deve fornire prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
Va evidenziato anche che la rescissione del giudicato ha una più ampia portata rispetto alla restituzione nel termine per impugnare, potendo portare alla regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si è verificata la nullitˆ.
Venendo al caso in esame, va rilevato che la sentenza di cui il condannato aveva originariamente chiesto la rescissione era stata pronunciata allÕesito di un processo celebrato in contumacia dellÕimputato.
3.1. Al riguardo, deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi a seguito dellÕentrata in vigore della riforma del 2014, avevano espressamente escluso che lÕistituto della rescissione del giudicato potesse applicarsi ai processi contumaciali, atteso che esso riguardava i
condannati nei cui confronti si era proceduto in assenza. Avevano escluso anche qualsiasi problema di diritto intertemporale, atteso che i processi svoltisi secondo il regime contumaciale non Çpotrebbero risentire del , che si riferisce esplicitamente a un imputato ÒassenteÓ nei termini definiti dalla nuova disciplinaÈ (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).
Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite avevano affermato che Çai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgenteÈ.
3.2. Questo collegio ritiene che i principi affermati da Sezioni Unite Burba debbano continuare a essere applicati ai processi contumaciali, anche dopo la riforma Cartabia.
LÕart. 629-bis cod. proc. pen., invero, anche nel testo rinnovato conseguente alla riforma Cartabia, continua a riferirsi esclusivamente al condannato Çnei cui confronti si sia proceduto in assenzaÈ e la prova che egli è chiamato a fornire è che il giudice lo abbia dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dallÕart. 420-bis cod. proc. pen., norma chiaramente non riferibile al processo contumaciale.
Anche dopo la riforma Cartabia, pertanto, permangono le ragioni che avevano indotto le Sezioni Unite a ritenere precluso al contumace il ricorso alla restituzione del giudicato.
Al condannato in contumacia, si pu˜, tuttavia, continuare ad applicare il rimedio ripristinatorio previsto dallÕart. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente alla riforma del 2014. La possibilitˆ di far riferimento al testo introdotto dalla riforma Cartabia Ð che rispetto al suo antesignano del 2005, si differenzia soprattutto per lÕonere della prova (nel vecchio sistema, era difatti demandato allÕautoritˆ giudiziaria, a fronte dellÕallegazione della mancata conoscenza del processo da parte del condannato, lÕaccertamento della conoscenza del processo da parte dellÕistante; nel nuovo sistema, invece, spetta al condannato lÕonere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo) Ð sembra precluso non solo dallÕespresso riferimento della nuova norma allÕimputato Çgiudicato in assenzaÈ, ma anche dall’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, che, quanto alle disposizioni dellÕart. 175 cod. proc. pen., ha previsto l’applicazione della nuova disciplina solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704). Ed è davvero difficile immaginare sentenze contumaciali pronunciate dopo lÕentrata in vigore della riforma Cartabia.
3.3. La Corte di appello, nel caso in esame, relativo a un processo celebrato in contumacia, ha, dunque, correttamente ritenuto non applicabile lÕistituto della rescissione del giudicato, essendo questo riferibile ai soli condannati allÕesito di processo svolto in assenza.
Questo collegio, per˜, non ritiene condivisibile la statuizione della Corte territoriale di riqualificare la richiesta di rescissione in istanza di restituzione nel termine, seppur con riferimento al testo vigente in epoca anteriore alla riforma del 2014.
Al riguardo, va ricordato che, secondo lÕorientamento giurisprudenziale maggioritario, Çl’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non pu˜ essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perchŽ il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termineÈ (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, COGNOME, Rv. 282566).
Questo collegio ritiene di dovere dare seguito a tale orientamento giurisprudenziale non condividendo il principio affermato da Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, H., Rv. 280346: Çl’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall’imputato assente a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, pu˜ essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilitˆ previste per quest’ultimoÈ.
Tale orientamento, invero, non solo non tiene conto del fatto che i due rimedi differiscono per natura, e per effetti conseguibili, ma non si pone neppure in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimitˆ, secondo la quale il principio della conservazione dei mezzi di impugnazione, consacrato nell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non pu˜ trovare unÕapplicazione generalizzata, ma è operante per il solo settore delle impugnazioni, in riferimento a provvedimenti impugnabili e per rimediare ad eventuali errori di attribuzione del in cui sia incorso il proponente. Giurisprudenza che, in ragione di tali argomentazioni, ha escluso non solo la possibilitˆ di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in istanza di rimessione in termini (cfr. anche Sez. 6, n.10000 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 269665; Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510; Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474; Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, sul punto non massimata), ma anche lÕanaloga possibilitˆ di
riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incidente di esecuzione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931).
Ne segue che lÕistanza deve essere dichiarata inammissibile.
Sebbene l’istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non pu˜ trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e, poichŽ la stessa contempla la possibilitˆ di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui il ÇricorsoÈ sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non pu˜ applicarsi nel caso di specie, in cui il procedimento è stato attivato con una ÇrichiestaÈ.
Quanto alle spese processuali, deve osservarsi che questa Corte Ð con motivazione pienamente condivisibile Ð ha giˆ escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, osservando che, nei casi come quello in esame, non è possibile applicare l’art. 592 cod. proc. pen. (che contempla siffatta pronuncia), non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (Sez. 5, ord. n. 43 del 16/01/2023, COGNOME, n. m.; Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, COGNOME, n. m.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile lÕistanza.
Cos’ deciso, lÕ8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME