Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di processo ch primo grado svoltosi in contumacia, di COGNOME NOME in ordine al delitto di cui all’art. 495 cod. per., commesso il 29 maggio 2009 (data indicata a pag. 3 della sentenza impugnata).
Il giudizio di appello si è svolto in conseguenza della pronuncia della ordinanza in data 14 febbraio 2022, con la quale la Corte di appello ha restituito l’imputata contumace nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014).
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce la nullità assoluta della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio.
Si sostiene:
che l’imputata, priva di fissa dimora, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, con il quale non ha avuto alcun contatto;
che nessuna ricerca è stata effettuata ex art. 169, comma 4, cod. proc. pen.;
che l’imputata non ha avuto alcuna conoscenza del processo.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con sentenza pronunciata il 24 aprile 2014, all’esito di giudizio contumaciale, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 495 cod. pen.
La pronuncia di primo grado non è stata appellata ed è divenuta irrevocabile. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, notificata in pari data, l’imputata è stata restituita nel termine per proporre impugnazione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014).
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha confermato la condanna.
L’unico motivo di ricorso vede sulla mancata ricerca dell’imputa, anche ai fini della notifica ex art. 169, comma 4, cod. proc. pen., e sulla mancata conoscenza del processo.
La censura è manifestamente infondata in quanto, per un verso, invoca l’istituto del processo “in assenza” che non torna applicabile nel caso di specie e, per altro verso, deduce vizi notificatori palesemente insussistenti.
Si ricade ratione temporis nel regime della contumacia, anteriore alla introduzione del processo in assenza di cui alla legge n. 67 del 2014 (cfr. per gli ampi richiami Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01 e Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, Rv. 279420).
3.1. Con il decreto-legge 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, al fine di adeguare il diritto interno a quello sovranazionale, è stato modificato l’art. 175 cod. proc. pen. adottando la formulazione «Se è stata
pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’Autorità Giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
In sostanza questa disposizione ha introdotto:
il diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia;
la possibilità di negarla solo in caso di prova positiva della conoscenza “effettiva” del procedimento o del provvedimento.
L’innovazione ha lasciato ferme, però, le regole del processo in contumacia nel senso che le notifiche regolari consentivano l’inizio del processo, salva la facoltà del contumace, alle date condizioni, dl impugnare la sentenza di condanna che, comunque, era in sé valida.
Quindi, nel regime del processo contumaciale, a differenza dell’attuale processo in assenza, era riconosciuto non il diritto ad ottenere la nuova celebrazione del processo di primo grado, ma soltanto la restituzione nel termine per impugnare la condanna.
Neppure era previsto il diritto dell’imputato di ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello, anche se la giurisprudenza più avver:ita lo riconosceva, ritenendo che si trattasse di un rimedio necessario al fine di rendere l’ordinamento interno compatibile con le garanzie sovranazionali.
La Corte EDU, 25 novembre 2008, Cat Berro c. Italia, si è pronunciata sul sistema imperniato sul rimedio di restituzione nel termine, affermando che con la riforma del 2005 l’ordinamento italiano aveva risolto i punti critici della precedente disposizione, risultando quindi idonea a tutelare le esigenze di difesa del soggetto condannato in contumacia.
3.2. Nella specie dagli atti del fascicolo – cui il giudice di legittimità ha accesso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) – risulta che l’imputata ha eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio, AVV_NOTAIO (cfr. verbale del 30 ottobre 2009 CC stazione di Treviglio).
Pertanto le notifiche dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio sono formalmente regolari, poiché effettuate (rispettivamente in data 1 agosto 2012 e 24 luglio 2013) r el domicilio eletto dall’imputata (studio dell’AVV_NOTAIO).
La previsione, invocata dalla ricorrente, dell’art. 169 cod. proc. pen. – che disciplina le notificazioni all’imputato all’estero – non torna applicabile dato che: l’imputata aveva già eletto domicilio in Italia; non risultava dagli atti (come
osserva la Corte di appello) notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero dell’imputata.
La sentenza di primo grado, quindi, è stata validamente emessa e, in base alle norme citate, non viene inficiata dalla mancata conoscenza del processo.
L’imputata contumace ha ottenuto la restituzione nel termine per l’impugnazione; non può dolersi della mancata conoscenza del processo, perché la restituzione nel termine le ha consentito cli accedere all’unic:o rimedio previsto dalla disciplina applicabile al caso in esame per sanare la condizione dell’imputato “inconsapevole”.
Invero la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita (Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 273066 – 01).
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rispetto alle conclusioni rassegnate dal P.G. va osservato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichi.arare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266).
Peraltro, nella specie, alla data odierna non è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto del periodo di sospensione dal 9 giugno 2014 al 14 febbraio 2022 (giorni 2807) ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/05/2024