Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10763 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10763 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato nella Repubblica Ceca il 04/08/1990, avverso la ordinanza del 17/01/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di rescissione della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. commesso in data 24 agosto 2013, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia in data primo luglio 2019.
Nella sua istanza NOME COGNOME affermava di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento, come attestato dal difensore d’ufficio che aveva dichiarato di non avere avuto alcun contatto con lui nel corso del giudizio, nonostante il legale avesse inviato una raccomandata all’indirizzo di sua residenza in Italia; anche la madre di NOME COGNOME aveva redatto una
scrittura, prodotta nel corso del procedimento, in cui affermava che suo figlio in data 18 dicembre 2013 si era recato ad Amburgo ed era qui sempre rimasto.
La Corte di appello ha motivato il rigetto affermando che il COGNOME, trasferendosi all’estero ed omettendo di effettuare alcuna comunicazione all’autorità giudiziaria o al proprio difensore, si è volontariamente e deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo a suo carico, pur essendo a conoscenza della esistenza del procedimento penale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Segnala il ricorrente che la Corte di merito invoca un precedente di questa Corte di cassazione che ha affermato, in tema di giudizio in assenza, che la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, non integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna – non consentita presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177), ma poi del tutto contraddittoriamente la Corte di appello ha affermato che l’avere egli lasciato l’Italia ancor prima di ricevere l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è un comportamento positivo da cui desumere che egli si è deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.
Sostiene che l’interpretazione della Corte di appello è palesemente errata perché muove dall’assunto secondo il quale la violazione dell’onere di tenersi informato conseguente all’elezione di domicilio si tradurrebbe automaticamente nella presunzione di conoscenza del processo con conseguente inversione dell’onere della prova dell’incolpevole conoscenza che graverebbe a suo carico.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione per avere la Corte di merito omesso di prendere in considerazione il rilievo, contenuto nella istanza di rescissione, volto a far valere la qualità di cittadino comunitario del Korytak e quindi il suo diritto a circolare nell’Unione Europea. Il suo trasferimento dall’Italia alla Germania non poteva essere ritenuto colpevole in quanto il suo mancato rintraccio dipendeva da una disapplicazione delle norme
sulle notificazioni, atteso che era noto il suo luogo di nascita ed era possibile risalire alla sua residenza al momento della notifica dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna.
L’art. 169 cod. proc. pen. andrebbe inteso nel senso che la notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero coincideva con la acquisizione delle esatte generalità del destinatario dell’atto da notificarsi, in quanto una interpretazione restrittiva sarebbe in contrasto con il concetto di cittadinanza europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel caso di specie deve trovare applicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo attualmente in vigore, atteso che l’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce ai soli processi pendenti in qualunque stato e grado all’entrata in vigore del citato d.lgs., mentre nel caso di specie il processo non era più pendente, non essendo stata proposta impugnazione avverso la sentenza pronunciata il primo luglio 2019, e la istanza di rescissione è stata avanzata in data 17 ottobre 2023.
Per l’accoglimento della istanza di rescissione è necessario che il condannato provi di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effetti instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420).
La legge 28 aprile 2014 n. 67, allo scopo di adeguare l’ordinamento italiano alla normativa internazionale – che riconosce all’imputato il diritto ad essere presente nel processo e configura la facoltà di rimanere assente come rinunzia a un diritto che, per avere rilevanza, deve provenire da un soggetto consapevole – ha soppresso le disposizioni del codice di rito che consentivano il processo contumaciale. Le nuove disposizioni non consentono che si proceda in assenza nei confronti dell’imputato per il quale manca la prova della conoscenza della data della udienza o dell’esistenza del procedimento e prevedono strumenti
restitutori volti a garantire, nel caso di illegittima celebrazione del processo i assenza, la regressione e, quindi, la celebrazione di un nuovo processo in cui esercitare il diritto di difesa. In particolare, l’art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. prevede che laddove non vi sia una espressa rinuncia dell’imputato a partecipare al processo (art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen.) e manchi la prova certa che l’imputato abbia conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente a tale conoscenza (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.), il giudice è tenuto a rinviare il processo, disponendo che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o il decreto di citazione a giudizio siano notificat personalmente all’imputato, onde ottenere la prova certa della conoscenza del procedimento da parte dell’accusato. Ove tale notificazione non riesca, il processo, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., deve essere sospeso, non potendo procedersi in assenza dell’imputato. Il diritto ad essere presente nel processo può costituire oggetto di rinuncia da parte dell’imputato, ma a tal fine è necessario che egli abbia notizia personalmente dell’esistenza del processo a suo carico e del suo diritto a parteciparvi. Solo laddove tale condizione venga rispettata, la rinuncia dell’accusato a presenziare al processo potrà dirsi consapevole e volontaria e quindi efficace. Solo allora la mancata comparizione dell’imputato potrà essere intesa quale rinuncia a comparire.
La Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, ammette che l’imputato non ha avuto conoscenza del processo, ma afferma che la mancata conoscenza del processo è a lui addebitabile perché egli, trasferendosi in un altro Paese senza comunicare all’autorità giudiziaria o al suo difensore d’ufficio il suo nuovo recapito, si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
Deve, tuttavia, considerarsi che il mero trasferimento dell’imputato straniero in altro Paese comunitario non vale di per se stesso a dimostrare che egli si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
In realtà, dal verbale dell’udienza del 18 gennaio 2018 innanzi al Giudice per le indagini del Tribunale di Venezia risulta che l’odierno ricorrente è stato dichiarato assente sol perché egli aveva ricevuto la notifica presso il domicilio eletto, ossia presso il suo difensore d’ufficio, senza che vi fosse prova alcuna dell’instaurazione di un effettivo rapporto professionale con il difensore e senza che fosse disposta la notifica all’imputato personalmente dell’atto contenente la vocatio in iudicium.
La circostanza che l’odierno ricorrente si sia trasferito all’estero prima di tale notifica non ha quindi in alcun modo ostacolato le attività che l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto disporre, e che invece sono state omesse, per portare l’atto alla personale conoscenza dell’imputato.
Laddove fossero state disposte le ricerche dell’imputato, sarebbe stato possibile conoscere la sua nuova residenza all’estero, anche contattando la madre rimasta in Italia, e qui indirizzare le notifiche.
Non risulta, in particolare, che l’imputato si sia trasferito in uno Stato dove, per particolari condizioni, quali guerre o scarsa collaborazione delle autorità locali, non sarebbe stato possibile notificargli personalmente l’atto.
Ne deriva che non può affermarsi che egli, trasferendosi in altro Stato dell’Unione Europea, si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 20/01/2025.