Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato vil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 12/10/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 30/03/2023, con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti ai capi 1) (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.), 2) (artt. 585 cod. pen.) e 3) (artt. 4 I. 140 del 75 e 61 n. 2 cod. pen.).
NOME COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. GLYPH Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in considerazione dell’erronea dichiarazione di assenza; conseguente nullità della vocatio in ius, mai effettivamente conosciuta dal ricorrente, così come di tutti gli atti consecutivi alla stessa, compresa la sentenza di primo grado; ricorre inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 179 e 185 cod.proc.pen., atteso che il ricorrente aveva dichiarato il domicilio in fase di indagini, in assenza di contatti con il difensore di ufficio e senza aver mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento e del processo.
2.2. Vizio della motivazione quanto alla ritenuta affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base di considerazioni apodittiche e contradditorie in assenza di adeguato vaglio delle dichiarazioni della persona offesa; tra l’altro nell’ambito della documentazione medica richiamata quale riscontro, manca qualsiasi indicazione di una ecchimosi o colpi alla testa, o l’individuazione del soggetto che ha effettivamente sottratto il cellulare alla persona offesa, viene ritenuto credibile che il ricorrente si sia recato nuovamente presso la persona offesa dopo averla rapinata.
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato; le circostanze attenuanti generiche sono stata erroneamente concesse solo in regime di equivalenza, mentre risulta del tutto assente la motivazione in ordine all’eccessività dell’aumento di pena in continuazione nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sul punto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi proposti.
In tal senso, occorre ricordare che l’art. 420-bis cod. proc. pen., nel regolare l’istituto della assenza, individua alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento e individua altresì in capo all’imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta che può essere vinta da prova di segno contrario, secondo la regula juris declinata dalla sentenza delle Sezioni Unite Innaro – emessa in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ma perfettamente estensibile anche al caso in esame – per cui “il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza”; e quest’ultima è “oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall’art. 420-bis cod.proc.pen., con possibilità per l’assente di fornire prova contraria” (Sez. U. n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716). Sul punto le Sezioni Unite Innaro hanno, altresì, precisato che “l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza”.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si ritiene che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia.
Si rileva, infatti, che seppure il ricorrente, in occasione dell’identificazione quale persona sottoposta alle indagini avvenuta in data 05/10/2020, avesse domicilio per le notificazioni presso Caiovinco D’Adda in INDIRIZZO, nessun tipo di notifica risultava effettuata presso tale domicilio, perché il COGNOME era risultato irreperibile sin dall’inizio delle varie attività di indagine svolte. Nessun contatto veniva attestato tra il ricorrente e il difensore d’ufficio, nessun atto veniva al ricorrente notificato, ne alcun atto contenente una
formale e inequivoca vocatio in iudicium veniva allo stesso consegnato; la notifica del decreto di citazione a giudizio avveniva direttamente nelle forme di cui all’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. mediante consegna al difensore di ufficio, che non aveva mai intrattenuto alcun contatto con il proprio assistito,
Sul punto, questa Corte nella sua massima espressione ha anche chiarito, con principi che si possono declinare a maggior ragione anche in relazione al caso in esame, che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103) (Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420-01).
Il principio in questione è stato poi ribadito e puntualizzato da altre decisioni, che hanno affermato che in tema di notificazioni, qualora l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, e questi abbia rifiutato – a norma dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. – la veste di domiciliatario, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, non consegnatogli personalmente a cagione del mancato rintraccio nei luoghi risultanti dagli atti, deve essergli notificato a norma degli articoli 157 e, eventualmente, 159 cod. proc. pen., sicché è affetta da nullità assoluta la notifica effettuata al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di forma diversa da quella prescritta dalla legge, del tutto inidonea ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’indagato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, non massimata), chiarendo in modo esplicito come in caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio e rifiuto dello stesso alla ricezione degli atti, neanche la notifica ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. rispetta i requisiti previsti dalla legge per come elaborati a seguito delle decisioni in sede europea.
Deve dunque essere necessariamente riscontrata una reale ed effettiva conoscenza del processo (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, NOME, Rv. 281198-01) sicché, “alcun effetto conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o
presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza”.
Ancora si deve rilevare che, quanto alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più o meno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l’elezione di domicilio deve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni di domicilio «disattente» e «poco consapevoli». Nella fattispecie decisa (concernente fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4- bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103), le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la statuizione della Corte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondata sull’elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggetto straniero, avvenuta in una fase precoce dell’evoluzione procedimentale, ritenendo, altresì, che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato. È dunque evidente che il fondamento del sistema processuale di notifiche in vista della citazione in giudizio è incentrato sull’effettività della conoscenza; sull’accertamento che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputato (sicché, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell’imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria»: così le Sezioni Unite, che richiamano l’art. 420-quater, cod. proc. pen.). Come già evidenziato, proprio le Sezioni Unite Innaro, avevano già chiarito che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716).
Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza delle Sezioni semplici ha richiamato la necessità dell’effettiva conoscenza del processo (intesa come vocatio in ius), a prescindere dall’esistenza di notifiche formalmente regolari attestanti la conoscenza del procedimento. Si è così condivisibilmente affermato che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all’imputato eseguita presso il difensore d’ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/1/2021, COGNOME, Rv. 281315-01; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281483-01 in tema di rescissione del giudicato e notifica al difensore d’ufficio presso cui si sia eletto domicilio, nonché Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, COGNOME, Rv. 281256-01, in tema di rescissione del giudicato e notifica al difensore di fiducia domiciliatario, successivamente cancellatosi dall’albo degli avvocati).
In conclusione si deve ribadire che la notifica, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è risultata in concreto inidonea a realizzare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229541-01, nello stesso senso, con riferimento a caso specifico relativo all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza per garantire rimedi restitutori, anche Sez. U, n. 15948 del 26/11/2021, COGNOME, Rv. 280931-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 3 ottobre 2024.