Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7/7/2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOME in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini 10/10/2020, divenuta irrevocabile il 20/2/2021, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di agli artt. 633-639bis cod. pen. e 635 cod. pen.
La Corte territoriale ha dato atto che nel predetto procedimento il COGNOME, allora sen fissa dimora, in data 31/10/2012 era stato rinvenuto a dormire all’interno di un centro educat
e, a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, era stato denunciato a piede liber redazione di verbale di nomina di difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ed elezione di domici presso lo studio di quest’ultimo. A quasi sei anni di distanza dal fatto, poi, in data 4/6/20 stato notificato al predetto difensore di fiducia il decreto di citazione a giudizio in rel reati sopraindicati, per l’udienza del 20/9/2018, e tuttavia il difensore di fiducia aveva rin al mandato, deducendo di non aver mai avuto contatti con l’imputato. Ad avviso della Corte, però, essendo venuto il NOME a conoscenza del procedimento a suo carico, doveva escludersi l’ignoranza incolpevole del processo, essendo stato dallo stesso disatteso l’onere di diligenza mantenere i contatti con il difensore di fiducia nominato.
Il NOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinan della Corte di Appello di Bologna, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale dedotto la violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazi rilievo che l’effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo penale a carico dell’impu non poteva essere desunta da mere presunzioni, quale quella fondata su quanto riferito all’udienza dibattimentale del 27/10/2010 dal sostituto del difensore di ufficio.
Con requisitoria scritta del 21 novembre 2023 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non è contestato, infatti, che in data 31/10/2012 venne redatto lei confronti dell’odie ricorrente verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina di difensore, ed in sede il COGNOME, reso edotto di essere sottoposto ad indagini per il reato di cui all’art. 6 pen., nominava difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO del foro di Prato, con atto nel qua venivano riportati il recapito telefonico e l’indirizzo dello studio di quest’ultimo, presso il COGNOME eleggeva domicilio.
Regolarmente, pertanto, in data 4/6/2018 veniva eseguita presso GLYPH studio la notifica del decreto di citazione per l’udienza dibattimentale del 20/9/2028.
Solo successivamente a tale rituale notifica, più di due mesi dopo questa, l’AVV_NOTAIO depositava rinuncia al mandato , il 31/8/2018, sicché veniva nominato al ricorrente un difenso di ufficio, l’AVV_NOTAIO, che lo assisteva nel corso del dibattimento.
La circostanza è significativa, in quanto è evidente che l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. peri., che al primo prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell’imputato e, a secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell’imputato, tra i quali, appunto, il caso in cui l’imputat abbia eletto domicilio “abbia nominato un difensore di fiducia”.
Il tema è stato ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, con sentenze n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, e poi n. 23984 del 28/11/2019, NOME,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO.
Con la sentenza Innaro, in particolare, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul nozione di “effettiva conoscenza del procedimento” – alla quale l’art. 175, co. 2, cod. proc. nella previgente formulazione (introdotta dal dal. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava ef preclusivi alla restituzione in termini per l’impugnazione – ne hanno tratto spunto per tracci i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni prove dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. N farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza del Corte europea dei diritti dell’uomo, solo se l’imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, n essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell’esistenza di un’indagine penale a carico.
Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di “vocatio in iudicium contenente l’indicazione dell’accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ed hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno sostenuto – ma il tema sarà poi puntualizzato e in qualche modo rettificato l’anno successivo nella sentenza SSUU NOME– che, nelle situazion tipizzate dall’art. 420-bis cod. proc. pen, opera una presunzione di volontaria sottrazione conoscenza del processo, già allora precisando, però, che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l’imputato (nel caso previsto dall’art. 420-bis, co. 4, proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall’art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimost la “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”,
Le Sezioni Unite (Sez. Un. , n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420) sono di lì a poco tornate sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell’art. 420-bis, co. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anc quando l’imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell’udienza e, dopo avere dato conto dell’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell’imput al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo var aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi dell’equo processo (anche sulla scorta de decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, COGNOME c. Italia e 10 novembre 2004 COGNOME c. Italia), si sono soffermate sull’assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva risp al dato formale della regolarità della notifica, come poi ulteriormente ribadito anche d successive sentenza, ancora delle Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931.
Dall’insegnamento delle sezioni unite emerge, così, l’impossibilità di equiparare del tu la mancata diligenza informativa alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Come
rilevato anche dalla sentenza COGNOME (cfr. punto 14) “certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed al potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volont sottrazione”: se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasforma automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per proceder in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita.”
Tuttavia, non si può vanificare il valore attribuito dall’art. 420 bis cod. proc. pen. all’ di domicilio, alla nomina di un difensore di fiducia ed agli altri indici rivelatori i valorizzando unicamente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro successiva alla notifica dell’atto destinato all’imputato, quando ad essa non si accompagnino circostan ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza de celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Questa Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia alla quale si intende dare seguito, ha rilevato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio pres suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costitui indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, sa l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo dife tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione de rapporto professionale).
Si è condivisibilmente ritenuto, pertanto, che per superare l’indice di effettiva conosce del processo che legittima il giudizio in assenza, costituito dalla nomina di difensore di f con elezione di domicilio presso il suo studio, occorre che il condannato alleghi quantomeno l sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano / e si è precisato che deve trattarsi di un’allegazione non generica, dovendo invece colui che intende provare la su incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio preso lo stes “spiegare in maniera circostanziata – anche se non provare – il rapporto che sussiste tra il f occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico” (c (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 cit.).
Nel caso in esame, pertanto, difettando non solo la prova, ma anche la mera allegazione
di alcuna specifica circostanza che abbia impedito al NOME di assolvere al suo dovere informativo o al difensore di raggiungere il predetto, non avendo lo stesso in alcun modo indicat quali ricerche del suo assistito abbia eventualmente attivato ed avendo invece rinunciato a mandato difensivo solo dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, correttamente Corte territoriale ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
L’estensore
La Presidente