Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21522 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 19/12/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con ordinanza del 19/12/2024 respingeva l’istanza di rescissione del giudicato presentata da NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 01/06/2016.
Il condannato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. Rileva che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di assenza del COGNOME; che, invero, la Corte territoriale ha errato nell’affermare che il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, aveva partecipato al giudizio e che poi aveva proposto appello, atteso che risulta pacificamente dagli atti che ad entrambe le udienze dibattimentali, stante l’assenza del difensore di fiducia, veniva nominato un difensore di ufficio prontamente reperibile, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e che l’appello fu proposto dal difensore di ufficio, AVV_NOTAIO; che la valutazione inerente la mancata conoscenza incolpevole del processo presuppone la conoscenza della vocatio in iudicium, cioŁ, della formale imputazione; che Ł irrilevante l’arresto in flagranza e il successivo giudizio di convalida, atteso che comporta la conoscenza della sola imputazione cautelare; che la dichiarazione di assenza presuppone che l’imputato si sia deliberatamente sottratto, non essendo
all’uopo sufficiente una condotta meramente negligente; che l’insufficienza del domicilio dichiarato, attestata dall’ufficiale giudiziario in occasione della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, non può essere equiparata a quella dell’indirizzo inesistente o inadeguato; che l’affidamento dell’incarico professionale al difensore non esclude che sia verificata da parte del giudice l’effettiva conoscenza del processo e della vocatio in iudicium; che la mancata partecipazione del difensore di fiducia alle udienze dibattimentali denota evidentemente il disinteresse del professionista nominato e pone in dubbio l’esistenza di un suo contatto con l’assistito; che, peraltro, tale assenza ha impedito al giudice di verificare se effettivamente il COGNOME avesse avuto contezza del processo in atto; che la mancata rinuncia formale al mandato difensivo e la ricezione degli atti processuali da parte del difensore non può costituire indice di conoscenza certa del giudizio penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł destituito di fondamento.
1.1. Va innanzitutto premesso – come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale – che, nel caso oggetto di scrutinio, occorre far riferimento alla disciplina in tema di rescissione del giudicato e di assenza precedente alla cd. RiformaCartabia, atteso che l’assenza Ł stata dichiarata in data anteriore al 30/12/2022, momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018 – 01).
Ciò posto, rileva il Collegio che Ł possibile procedere alla celebrazione del processo anche se l’imputato ignori la ‘vocatio in ius’, qualora sia raggiunta la prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo, prova che può trovare fondamento in indicatori “positivi” acquisiti e valorizzati, caso per caso, dal giudice di merito, secondo il proprio prudente apprezzamento. Tra gli elementi valutabili per ritenere raggiunta la prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento la giurisprudenza di legittimità ha individuato anche la «manifesta mancanza [di] diligenza informativa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420 – 01), accompagnata, però, da altri indici che siano indicativi di una «conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti», desumibili dalla «situazione ‘dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia’» (Sez. U., NOME).
Tanto premesso, si osserva che, in tema di rescissione del giudicato, grava sull’imputato un “onere di allegazione” che, pur non coincidendo con l’onere della prova, offra un “principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej Karim, Rv. 287645 – 01). Dunque, a fronte di una nomina fiduciaria, che legittima la celebrazione del processo in assenza, l’imputato nel giudizio di rescissione deve allegare circostanze di fatto che facciano ritenere che, nonostante la nomina di un difensore di fiducia, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01).
Peraltro, Ł stato affermato – con riferimento ad una fattispecie, come quella che si sta scrutinando, antecedente all’entrata in vigore dell’art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. s), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – che l’essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, l’aver nominato un difensore di fiducia e l’aver eletto domicilio costituiscono indici di effettiva conoscenza del processo, che legittimano il giudizio in assenza, a meno che non siano allegati specifici elementi indicativi di uno stato di “incolpevole ignoranza” del processo medesimo, per la cui sussistenza non Ł sufficiente evocare la mancata notifica dell’atto di “vocatio in iudicium” contenente l’accusa, atteso che la sua cristallizzazione nel titolo cautelare
costituisce indice inequivoco e sufficiente per la consapevolezza, in capo al soggetto, di essere sottoposto ad un procedimento penale per una ben individuata fattispecie di reato. (Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, NOME COGNOME, Rv. 285493 – 01). Del resto, «l’avere eletto domicilio, l’essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo» (Sez. U, NOME), atteso che, pur non costituendo presunzioni cognitive, da tali situazioni «Ł ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie».
In conclusione, può affermarsi che, in tema di rescissione del giudicato, Ł principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui grava sul ricorrente l’onere di allegare circostanze di fatto, verificabili dal giudice, che depongano nel senso della mancata conoscenza incolpevole del processo. Ed invero, «l’art. 629 bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420 bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, nØ come voluta diserzione delle udienze, nØ come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/20, COGNOME, RV 280931 – 01).
1.2. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il complessivo esame degli atti porti ad escludere che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole, sol che si consideri che il COGNOME Ł stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto a misura cautelare, che ha nominato il difensore di fiducia, che ha eletto domicilio presso la residenza, che – a fronte della inidoneità del domicilio eletto – la notifica della richiesta di rinvio a giudizio Ł stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore fiduciario; che – soprattutto – non ha indicato le ragioni per le quali non ha mantenuto i contatti con il difensore di fiducia da lui stesso nominato. In altri termini, il ricorrente non ha offerto un principio di prova che dimostri che la mancata conoscenza del processo non sia imputabile ad un suo comportamento negligente, atteso che si Ł reso irreperibile al domicilio eletto e non ha mantenuto contatti con il difensore di fiducia, così non consentendo la notificazione “ad personam” della richiesta di rinvio a giudizio, eseguita presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Dunque, gravano sull’imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa, atteso che,essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME