Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Santa Maria Capua Vetere DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del Tribunale militare di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale militare NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazion
inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di Verona, in funzione giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME irrevocabilmente condannato a pena detentiva con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 13 novembre 2017.
L’istanza, così come dal Tribunale militare identificata, era volta ad otte tra l’altro:
la declaratoria di non esecutività del titolo, per mancata notificaz dell’estratto contumaciale, ovvero in subordine la restituzione in termini l’impugnazione;
la declaratoria di nullità, derivante dall’omessa sua notificazione, provvedimento con cui il Tribunale militare di sorveglianza aveva nel 202 revocato, rispetto alla pena oggetto del titolo, l’affidamento in prova al se sociale.
Il giudice dell’esecuzione osservava, in ordine ai profili di cui al punto a il processo si era celebrato secondo la nuova disciplina del processo in assen introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e che la notificazione dell’e contumaciale non era pertanto dovuta, mentre alla restituzione in termi ostava, in via assorbente, il fatto che l’interessato aveva avuto conoscenz del procedimento (avendo richiesto copia di uno dei verbali di udienza) sia, b prima dei trenta giorni antecedenti l’istanza, del provvedimento (essendogli s rilasciata copia della sentenza, a riscontro della sua richiesta in data 22 fe 2018).
Il profilo sub b) era riservato, invece, alla cognizione del medesimo Tribuna militare di sorveglianza, cui gli atti erano stati inviati.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia, articolando tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione. Il giudice della cognizione erroneamente avrebbe fatto applicazion della disciplina del processo in assenza, anziché procedere secondo il contumaciale, la cui ultrattività, nel caso di specie, sarebbe stata sancit disciplina transitoria dettata dalla legge n. 67 del 2014. L’allora im avrebbe avuto, dunque, diritto alla notificazione dell’estratto contumaci L’omesso adempimento determinava la non esecutività della sentenza di condanna. Neppure l’assenza avrebbe potuto, in ogni caso, esser legittimamente dichiarata, stante la mancanza di previa regolare notificazio della citazione a giudizio a beneficio di imputato e difensore di fiduci
conoscenza del processo non poteva desumersi dalla richiesta di copie di at mai consegnati. Né l’allora difensore di fiducia aveva mai informato il assistito dell’intervenuta definizione della causa.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sull’eccezion di mancata notificazione dell’ordinanza del Tribunale militare di sorveglian concessiva dell’affidamento in prova al servizio sociale. Dalla manca notificazione sarebbe derivata l’impossibilità di avere esatta conoscenza d prescrizioni della misura alternativa, violate pertanto in buona fede.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine diniego della restituzione nel termine per l’impugnazione. La mancata prev notificazione della citazione a giudizio, a beneficio di imputato e difenso fiducia, così come l’irrituale designazione del difensore di ufficio, erano fo nullità assoluta. Assieme alla mancata notificazione dell’estratto contumacia esse avevano precluso la conoscenza del procedimento e del provvedimento, legittimando appieno il rimedio azionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso solleva questioni manifestamente infondate altrimenti improponibili.
1.1. La nuova disciplina del processo in assenza è stata giustamen applicata dal giudice militare di cognizione, ai sensi delle disposizioni di intertemporale dettate dall’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, giacché – come è in atti incontroverso – il processo risultava pendente in primo grado alla da entrata in vigore della medesima legge e l’imputato, a quella data, non era s già dichiarato contumace (Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli Rv. 273858-01; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 27241101; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino, Rv. 264052-01).
E’ in tutta evidenza corretta, dunque, l’affermazione del giudice a quo, secondo cui la notificazione dell’estratto contumaciale non spettava all’imputa
1.2. Trattandosi, poi, di processo legittimamente celebrato in assen secondo la novellata normativa, le questioni inerenti la ritualità della r declaratoria andavano poste azionando il rimedio della rescissione del giudic di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.; l’incidente di esecuzione non è str allo scopo confacente, né è possibile la conversione di questo secondo rimed nel primo. Dell’incidente di esecuzione non si può neppure fare impiego p denunciare eventuali nullità processuali relative alla fase di cognizione, a assolute, come quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e/o del
difensore, ormai coperte dal giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, de 2021, COGNOME, Rv. 280931).
Le contestazioni del ricorrente, al riguardo, non possono trovare ingresso questa sede.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificit censoria.
Quale che sia l’esatto tenore delle doglianze sviluppate dal condannato ( cioè il denunciato vizio di notificazione vada riferito all’ordinanza conce dell’affidamento in prova al servizio sociale, o a quella di revoca della misu di palmare evidenza che le doglianze non attengono direttamente all’esecuzione del titolo di condanna, riguardando piuttosto l’esecuzione dei consequenzi provvedimenti del giudice di sorveglianza, di cui è competente a conoscere, sensi dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. (suscettibile, in mater applicazione analogica: Sez. 1, n. 1063 del 19/04/1990, COGNOME, Rv. 184211 01), il giudice stesso.
L’ordinanza impugnata l’ha già rilevato e il ricorrente non si confronta tali argomentazioni.
3. Il terzo motivo è inammissibile a sua volta.
3.1. La legge n. 67 del 2014, nell’abolire il processo contumaciale, ha in sull’istituto della restituzione nel termine per l’impugnazione, per l’effetto contemplato quale rimedio di ordine generale per ovviare all’incolpevo conoscenza del processo da parte dell’imputato che non vi abbia preso parte.
Nel sistema riformato soccorre infatti, in proposito, l’istituto della resci del giudicato. La restituzione nel termine resta applicabile, in via res (riconducibile a forza maggiore impeditiva, ex art. 175, comma 1, cod. proc pen.), solo nel caso – diverso da quello odierno – in cui l’incolpevole man partecipazione abbia riguardato non l’intero corso del giudizio, ma il solo grad appello, in relazione a vizi che abbiano riguardato la notificazione dei relati introduttivi (Sez. U, n. 280931 del 2021, NOME, cit.; Sez. 5, n. 2988 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738-01).
3.2. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha peraltro nuovamente ampliat confini applicativi dell’istituto di cui all’art. 175 cod. proc. pen., avendo i nel corpo della disposizione un inedito comma 2.1., nel quale è regolata u specifica ipotesi di restituzione nel termine riferita al processo celeb assenza.
La nuova previsione si applica, tuttavia, alle sole sentenze pronunciate data successiva a quella di entrata in vigore della novella (art. 89, comm
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d.lgs. n. 150, cit.: v. Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, COGNOME, Rv. 284704 e quindi non si applica nel caso di specie.
3.3. Il motivo in esame è palesemente destituito di fondamento già alla lu di queste considerazioni.
Solo per completezza va rilevato che, come correttamente valutato dal giudice a quo, i presupposti per la restituzione nel termine d’impugnazione sarebbero stati chiaramente mancanti nella vicenda processuale odierna, sia riguardati nell’ottica del soppresso contumaciale, sia se riguardati in quel processo celebrato in assenza.
Ai fini della restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2, proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge 67 del 2014, era infatti necessario che sussistessero, simultaneamente, le condizioni della mancata conoscenza del procedimento (accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire e riferita all’accusa contenuta in provvedimento formale di vocatio in iudicium: Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01) e della mancata conoscenza del provvedimento (accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare), con la conseguenza che era legittimo il rigetto della richiesta di restituzione qu fosse emerso il difetto anche soltanto di una di tali condizioni (Sez. 1, n. del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271913-01).
La restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. pr pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, resta pur se subordinata alla prova che l’imputato assente non abbia avuto effett conoscenza della pendenza del processo e non abbia potuto proporre impugnazione tempestiva senza sua colpa.
Nella specie, è incontestabile che COGNOME avesse avuto conoscenza del processo allora in corso, durante il quale personalmente richiese copia di dibattimentali; così come è chiaro che l’interessato abbia acquisito, sin dal conoscenza della sentenza terminativa, oggetto, da allora, di ripetuti inciden esecuzione concernenti la pena sospesa e punto di riferimento di pluri procedimenti dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il proposto ricorso deve essere così dichiarato inammissibile nel s complesso.
Alla relativa declaratoria segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profil colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 1 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 06/03/2024