Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5081 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Firenze
avverso la ordinanza del 30/03/2023 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostii:uto Procuratore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata da NOME COGNOME con riferimento alla sentenza n. 3589/2017 emessa dai Tribunale di Bologna e parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 844/2020.
L’imputato lamentava la violazione dell’articolo 420-bis cod. proc. pen., essendosi proceduto in sua assenza, fuori nei casi consentiti; il predetto asseriva, in particolare, di non avere avuto alcuna conoscenza dei procedmento in questione e di avere appreso dell’esistenza della sentenza di condanna solo il 15 novembre
scorso, all’atto della notifica dell’ordine di c:arcerazione emesso dalla Procura generale di Bologna.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di rescissione evidenziando che:
-il 24 agosto 2014, in sede di identificazione, veniva nomiNOME al COGNOME, quale difensore d’ufficio, l’AVV_NOTAIO, presso il cui studio l’allor indagato eleggeva domicilio;
-nell’ambito del suddetto procedimento, San Clemente veniva assistito per tutta !a durata del processo celebrato, in assenza, dal suddetto difensore, il quale, sebbene non sia mai riuscito a prendere contatti con l’istante, (che non ritirava la raccomandata inviatagli presso il luogo di residenza dall’AVV_NOTAIO, il quale lo informava della emissione del decreto di citazione a giudizio di primo grado), interponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, la Corte d’appello ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo da parte di NOME sia dipesa unicamente dal suo comportamento colposo e, pertanto, che non potesse farsi luogo alla richiesta di rescissione del giudicato.
Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione NOME, mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 420-bis cod. proc. pen., non potendosi ritenere la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Emerge dagli atti che la dichiarazione di assenza dell’imputato non è stata preceduta dall’accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, ciò in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420) secondo il quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anc:he in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legal domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.
3, La giurisprudenza successiva ha, peraltro, chiarito che, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851). Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto. L’art. 420-bis cod. proc. pen. non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale.
3.1.Nel caso di specie, all’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, ha fatto seguito, in buona sostanza, solo la manifesta mancanza di diligenza informativa da parte del condanNOME.
Quest’ultima è certamente una circostanza valutabile, ma che non pare di per sé determinante, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione dalla conoscenza del processo”: se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iLAS per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita (Sez. 5, n.8164 del 24/01/2023, non mass.).
La Corte di appello ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo da parte di NOME sia dipesa unicamente dal suo comportamento colposo e, pertanto, che non potesse farsi luogo alla richiesta di rescissione del giudicato. L’interpretazione della Corte di appello è evidentemente errata perché muove dall’assunto che la violazione dell’onere di diligenza di tenersi informato da parte deli’imputato conseguente all’elezione di domicilio si tradurrebbe automaticamente nella presunzione di conoscenza del processo, con la conseguente inversione dell’onere della prova dell’ignoranza dell’incolpevole conoscenza che graverebbe a suo carico.
4.1.A parte l’incongruenza dell’equiparazione della mera possibilità di conoscenza del processo all’accertamento di detta conoscenza, si deve ribadire l’erroneità dell’interpretazione che pone a carico della difesa dell’imputato un onere probatorio non più previsto dalla legge che presuppone al contrario che sia la dichiarazione di assenza dell’imputato ad essere preceduta dall’accertamento in positivo della conoscenza del processo, e che subordina le situazioni di colpevole ignoranza del processo ad una verifica ugualmente rigorosa che non può discendere dalla mera inidoneità dell’elezione di domicilio quale indice presuntivo
di comportamenti dell’imputato diretti intenzionalmente a sottrarsi alla conoscenza del processo.
4.2.È solo nel procedimento di rescissione del giudicato previsto dall’art. 629bis cod. proc. pen. e negli altri istituti riparatori correlati alla sopravvenu comparizione personale dell’imputato dopo la celebrazione del processo o nel corso del suo svolgimento, come nei casi previsti dall’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., nonchè dagli artt. 489, comma 2, e 604, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., che si introduce l’onere posto a carico dell’imputato della prova della incolpevole ignoranza del processo, ma in coerenza sistematica con il principio opposto che la dichiarazione di assenza al contrario richiede sempre il previo accertamento tanto della conoscenza effettiva del processo che della volontaria sottrazione a tale conoscenza, senza oneri probatori a carico della difesa dell’imputato, che, se riproposti, risulterebbero confliggenti con i principi affermati dalla Corte Edu in tema di processo in contumacia nelle note sentenze del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, e del 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, richiamate nella citata sentenza NOME delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 a fondamento dell’unica interpretazione possibile delle norme processuali sulla dichiarazione di assenza compatibile con tali principi sovranazionali.
Deve, pertanto, rilevarsi la nullità della dichiarazione di assenza dell’imputato perché carente sotto il profilo della verifica del necessario presupposto dell’accertamento della conoscenza del processo o della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell’imputato. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il Consig COGNOME nsore COGNOME
e