Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49950 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49950 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in NOMEgal il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 30/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso lette conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/11/2022, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna emessa nei confronti di NOMECOGNOME in ordine delitto di ricettazione di cui all’art. 648, co. 2, c.p.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore deducendo il vizio di violazione di legge processuale (artt. 420 bis , 420 quater c.p.p.), essendo stata erroneamente dichiarata l’assenza dell’imputato, a fronte della elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini, senza che sia stata accertata l’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e, per l’effetto, va annullata sia la sentenza di primo grado che quella di appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Preliminare all’illustrazione del ragionamento svolto è il riepilogo degli accadimenti processuali, così come ricostruiti sia attraverso le allegazioni del ricorso che grazie all’esame degli atti del fascicolo processuale, possibile in ragione della natura processuale della doglianza.
L’odierno imputato risponde di un reato commesso il 28 maggio 2014 e in quella data risulta avere sottoscritto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dai carabinieri del Nucleo RAGIONE_SOCIALE e radiomobile della Compagnia RAGIONE_SOCIALE Mestre. In tale verbale egli, avvertito della facoltà di nominare difensore di fiducia e richiesto di eleggere domicilio, eleggeva domicilio presso la propria residenza.
Emerge dagli atti che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e in grado di appello è avvenuta presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p
Non risulta che l’imputato abbia mai nominato un difensore di fiducia, egli non è mai comparso in giudizio e si è proceduto, in entrambi i gradi di merito, in sua assenza, con l’assistenza del difensore di ufficio, che è anche il firmatario del ricorso per cassazione; ricorso nel quale, per la prima volta, viene eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il primo grado e l nullità derivata degli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo grado e di appello.
Occorre, allora, in primis ragionare sulla natura della dedotta nullità, al fine di dare conto delle ragioni per cui l’odierna censura difensiva è stata ritenuta ammissibile nonostante sia stata formulata, per la prima volta, nel ricorso per
cassazione ed ancorché essa si riferisca precipuamente al decreto di citazione per il giudizio di primo grado (invocando altresì la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello quali atti successivi e dipendenti da detta citazione).
Orbene la questione relativa alla mancata conoscenza del processo, qualora si assume sia determinata da notificazione effettuata in violazione della disciplina prevista per la celebrazione del giudizio in assenza, attiene alla omessa citazione dell’imputato, e, quindi, ad una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
In effetti, come precisato con enunciazione di carattere generale dalle Sezioni Unite, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre quando la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre si configura una nullità a regime intermedio nei casi in cui, invece, vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (v., in particolare, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539-01, e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01).
4. Ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga “sempre” di accertare «in fatto» se l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. Un. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, § 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall’art. 420bis cod. proc. pen. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avvenuta senza un’affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l’imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte (Sez. U, n.23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420).
Il Collegio ritiene, quindi, che debba trovare applicazione il principio sancito dalla Sezioni Unite di questa Corte, in un caso sostanzialmente analogo a quello del ricorrente secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto
professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420).
5.Calati questi principi nell’odierna regiudicanda, il Collegio osserva che non può certo dirsi che la notifica del decreto di citazione a giudizio al NOME sia stata omessa, giacché essa è avvenuta in maniera formalmente regolare ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p., presso il difensore d’ufficio. Tuttavia, per considerazioni svolte nella sentenza COGNOME, tale forma di notifica è diversa da quella prescritta; difettando la valenza dell’elezione di domicilio come indicatore di conoscenza del procedimento ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, come presupposto per procedere in assenza dell’imputato, sarebbe stato infatti necessario che il Giudice di primo grado pretendesse la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio.
A questo riguardo va altresì precisato che non si ravvisano, in atti, indici di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’ imputato e che il difensore ha segnalato l’assenza di qualsivoglia rapporto con l’imputato.
In conclusione, in mancanza di dati che depongano per l’esistenza di contatti tra imputato e difensore o, comunque, di indicatori di consapevolezza del prevenuto circa l’esistenza del procedimento, l’adozione, nel caso di specie, di un modello notificatorio che non è passato attraverso la consegna a mani proprie dell’imputato del decreto di citazione a giudizio, deve ritenersi inidoneo a determinare la conoscenza dell’atto, il che conduce a qualificare come assoluta la nullità determinatasi e, come tale, a reputarla rilevabile e deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento ( in tal senso Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Rv. 284062; Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Rv. 277339; Sez. 2, n. 20937 del 6/7/2020, non massimata).
Alla luce delle considerazioni svolte, vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello (peraltro caratterizzata dal medesimo meccanismo di notifica) e, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. gli atti vann trasmessi al Giudice di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio.
Così deciso il 26 ottobre 2023
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
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n 5
DI C, 2023