Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37382 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria
avverso l’ordinanza in data 27/05/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/27 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze ha respinto l’istanza di rescissione presentata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in sua assenza dal Tribunale di Arezzo in data 21 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2024.
Ha rilevato la Corte di appello che l’imputato aveva nominato difensore ed eletto domicilio presso di lui e che la mancata conoscenza dello sviluppo del processo avrebbe dovuto ascriversi a sua negligenza.
2. Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420bis e 629-bis cod. proc. pen.
La Corte si era basata su ragionamenti ed elementi di fatto formali e presuntivi, non avendo proceduto alla verifica dell’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente.
In presenza di elezione di domicilio presso il difensore avrebbe dovuto accertare che l’imputato fosse realmente venuto a conoscenza del processo non potendosi esasperare il concetto di mancata diligenza informativa, al punto da trasformarlo in conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, fermo restando che la negligenza informativa non costituisce prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.
Tanto meno avrebbe potuto rilevare la nomina del difensore e l’elezione di domicilio avvenute nel verbale di identificazione ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.
Peraltro, era stato rilevato che il difensore nominato era rimasto assente per tutto il processo e che per lunghi periodi il ricorrente era stato ristretto in carcere e agli arresti domiciliari per altra causa, alla mancata conoscenza del processo dovendosi ascrivere la mancata richiesta di traduzione in udienza.
Avrebbe dovuto piuttosto prospettarsi che non fosse intercorso con il difensore un rapporto effettivo, con la conseguenza che non avrebbe potuto fondarsi il giudizio sulla conoscenza o sulla negligenza informativa solo sulla nomina del difensore.
Al più il ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento e dell’inizio del processo a diversa conclusione non potendosi giungere per il sol fatto che le notifiche fossero regolari.
Si richiama nel ricorso un caso analogo definito con sentenza della Corte di cassazione che nella circostanza aveva escluso che potesse prospettarsi la conoscenza del processo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve premettersi che nel caso in esame deve aversi riguardo alla disciplina dell’assenza e del giudizio di rescissione vigenti prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022: a tale conclusione conduce la circostanza che l’assenza dell’imputato era stata dichiarata nell’aprile 2022 e che dunque risulta applicabile la norma transitoria dettata dall’art. 89 d.lgs. 150 cit. alla cui stregua «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stata gia’ pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e’ disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita’ in appello e alla rescissione del giudicato» (cfr. anche Sez. U, n. 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non massimata sul punto).
2. Ciò posto, il ricorso risulta fondato.
La Corte di appello ha respinto l’istanza di rescissione muovendo dalla circostanza che l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia e che a fronte di ciò era gravato da un dovere di diligenza informativa.
Va tuttavia rimarcato come la motivazione del provvedimento impugnato abbia disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale: l’assenza può essere dichiarata allorché risulti l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato; le situazioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen. non possono essere intese quali basi di giudizi presuntivi circa l’effettiva conoscenza, ma implicano che essi possano in concreto suffragare la conclusione che sussista quella conoscenza; la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, quale clausola residuale, implica che, senza il ricorso ad alcun tipo di automatismo, possa farsi riferimento a comprovate condotte positive, rappresentative di quella volontarietà, riferibile specificamente al processo, nascente dalla formulazione di un’imputazione (sul punto Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420 – 01).
Orbene, a fronte della nomina di un difensore di fiducia e dell’elezione di domicilio presso il predetto, la Corte ha omesso di riscontrare il consolidarsi di un effettivo rapporto defensionale tra il difensore e il suo assistito e dunque di verificare se le situazioni indicate potessero realmente essere intese come ragionevole e rassicurante base di conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, non essendosi considerato che nomina ed elezione risalivano a fase diversa da quella propriamente processuale, cioè al momento dell’originaria identificazione in fase di prime indagini, e soprattutto non essendosi tenuto conto
del fatto che il difensore nominato non ebbe a partecipare ad alcuna udienza dibattimentale, essendo stato sempre sostituito da difensori di ufficio ad hoc.
Inoltre in senso contrario all’ipotesi della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo milita la circostanza che l’imputato trascorse un periodo di sottoposizione a misura custodiale per altra causa e nondimeno omise di notiziare il giudice del dibattimento di tale circostanza, chiedendo di essere tradotto, elemento di per sé idoneo a suggerire sul piano sintomatico non tanto una volontaria sottrazione, positivamente accertata, bensì la mancata conoscenza della pendenza del processo, mancata conoscenza che nulla vale ad indicare come venuta meno nel corso del dibattimento.
Contrariamente all’assunto da cui muove la Corte di appello, può dirsi dunque che sia comprovato il presupposto dell’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo alla base dell’instaurato giudizio di rescissione, da valutarsi alla luce della disciplina previgente, secondo quanto già rilevato.
Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della sentenza del Tribunale di Arezzo in data 21 maggio 2024, con trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza del Tribunale di Arezzo del 21 maggio 2024. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Arezzo per il giudizio.
Così deciso il 30/10/2025