Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14326 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il 14/11/1980
avverso la sentenza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per l’imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Modena, che ha condannato NOME per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe proceduto in assenza dell’imputato, ritenendo erroneamente che egli si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Dagli atti, invero, risulterebbe che la notificazione del decreto di citazione a giudizio sarebbe stata effettuata mediata la procedura della compita giacenza. Dagli atti, pertanto, emergerebbe il formale perfezionamento delle notifiche, ma non la volontà dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
1.1.1. Va premesso che l’assenza è stata dichiarata il 12 maggio 2023 e, dunque, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Risultano, pertanto, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, applicabili gli artt. 420 e ss., com emendati dalla riforma Cartabia.
Con la riforma (chiaramente ispirata agli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità che si era formata sotto la vigenza delle “vecchie norme”), si è inteso dare piena attuazione al principio dell’effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolarità formale delle notificazioni rimane necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, dovrà verificare l’effettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilità di far ricorso ad alcuna presunzione legale.
Il nuovo art. 420, comma 2-bis, delinea in maniera chiara le due fasi successive, tra loro logicamente distinte, in cui si articola la verifica del costituzione delle parti: la prima, dedicata al riscontro della regolarità dell
notifiche; la seconda, in cui dovranno essere valutate le condizioni che legittimano la trattazione del giudizio in assenza dell’imputato.
Condizioni fissate dal successivo art. 420-bis, che prevede che si potrà procedere in assenza nei soli casi previsti dai primi tre commi: notifica a mani o con notifica a mani di una persona delegata; quando l’imputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere; quando il giudice ritenga provata l’effettiva conoscenza del processo; quando l’imputato sia latitante o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
Il secondo comma dell’art. 420-bis, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indica anche alcuni elementi fattuali (quali le modalità con cui sia avvenuta la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, gli atti che l’imputato abb compiuto prima dell’udienza o il conferimento di una nomina fiduciaria) che possono aiutare il giudice nella formulazione del suo giudizio in ordine all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, ma si tratta di meri indici sintomatici e non di presunzioni legali. Anche in presenza di essi, il giudice è chiamato a un apprezzamento complessivo circa la sussistenza dell’effettiva conoscenza del processo, di cui deve dare conto nel provvedimento dichiarativo dell’assenza, sulla cui tenuta logica si appunterà il sindacato giudiziale, nel caso di successive impugnazioni.
1.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che il Tribunale (come emerge anche dalla sentenza impugnata, parte della quale dedicata all’eccezione difensiva sulla dichiarazione di assenza) ha ritenuto che «sussistessero le condizioni per procedere nella trattazione della causa, pur nell’incertezza relativa alla consapevolezza in capo all’odierno imputato della pendenza del presente processo, sul presupposto che il suddetto» si fosse sottratto «alla conoscenza degli atti», «omettendo colpevolmente di attivarsi per consentire il perfezionamento dell’iter di notifica del decreto di citazione a giudizio emesso a suo carico, non andando a ritirare la citazione a lui indirizzata che infatti rimaneva in giacenza fino al 1 novembre 2021».
È, dunque, lo stesso Tribunale ad affermare che, nel caso in esame, non vi è certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato. Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto che si potesse procedere in assenza, in quanto l’imputato si sarebbe sottratto alla conoscenza degli atti, omettendo colpevolmente di andare a ritirare la copia del decreto di citazione a giudizio, in giacenza. Il Tribunale, dunque, non afferma che l’imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo, ma gli contesta, a titolo di colpa, di non essersi attivato per recuperare la copia dell’atto di citazione in giacenza,
senza, peraltro, neppure precisare se vi fossero elementi per potere affermare che egli fosse a conoscenza di tale “giacenza”.
Ebbene, risulta evidente l’errore nel quale è incorso il giudice di primo grado nel far ricorso al criterio della colpa, quando invece l’art. 420-bis espressamente prevede che, in mancanza della certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato, si possa procedere in assenza solo se quest’ultimo si sia «volontariamente» sottratto alla conoscenza del processo. Risulta, pertanto, del tutto errato il riferimento al criterio della colpa.
Va, in ogni caso, rilevato che, dagli atti (che risultano consultabili, avendo il ricorrente proposto questione di carattere processuale), non risulta alcun elemento dal quale poter desumere con certezza che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo (da intendersi come conoscenza dell’atto d’accusa contenuto in un atto di citazione a giudizio) o che si sia sottratto volontariamente dalla conoscenza del processo. L’unico atto portato effettivamente a conoscenza dell’imputato è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che, tuttavia, non è un atto d’accusa contenuto in un atto di citazione a giudizio e che consente la conoscenza del procedimento, nna non del processo.
Va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, già prima della riforma Cartabia, avevano affermato che «l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari» (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716). In quella pronuncia, si era chiarito che la conoscenza non può che essere riferita alla fase del giudizio, perché è nel giudizio che viene accertato il fondamento dell’accusa ed è nel giudizio che si pone la necessità dell’effettivo dispiegarsi delle garanzie difensive.
I principi affermati nella pronuncia richiamata, a maggior ragione, devono essere ribaditi dopo la riforma Cartabia, a seguito della quale il testo della norma ormai fa esplicito riferimento alla «effettiva conoscenza del processo». In tal modo, il legislatore ha eliminato anche “l’appiglio letterale” che taluni avevano ritenuto di rinvenire nel testo del vecchio art. 420-bis (che faceva più genericamente riferimento alla conoscenza del «procedimento») per sostenere che fosse sufficiente la mera conoscenza della pendenza del procedimento, fosse anche nella fase delle indagini preliminari.
1.1.3. Si è proceduto in assenza dell’imputato, in mancanza di una sua conoscenza effettiva del processo e senza che egli si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Il provvedimento con il quale è stata dichiarata l’assenza, pertanto, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.,
risulta affetto da nullità assoluta e insanabile, che si riverbera anche su t atti conseguenti.
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Modena, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 17 gennaio 2025.