Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35251 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
4′
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 della CORT)APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato proposta nel suo interesse ai sensi 629b1 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Bologna in data 18/11/2020, divenuta irrevocabile il 3/1/2021, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 639bis cod. pen.
La Corte territoriale ha dato atto che nel predetto procedimento lo COGNOME aveva r regolare notifica del decreto di citazione a giudizio mediante consegna al difensore di presso il quale aveva eletto domicilio, sicché ritualmente era stato dichiarato assent dell’art. 420 bis cod. proc. pen., ed ha ritenuto che non vi fossero elementi per rit stesso avesse ignorato inconsapevolmente il processo, dovendo presumersi un naturale con tra difensore di fiducia ed i molteplici imputati nella stessa posizione, dallo stesso lo avevano nominato di fiducia contestualmente all’accertamento del reato. Sulla base elementi, la Corte di appello ha ritenuto che la nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO difensore dello COGNOME in altro procedimento, non possa comportare alcuna conseguenza nomina dell’AVV_NOTAIO, effettuata al momento dell’identificazione nel procedimento d tratta.
A sostegno del ricorso, la difesa ha formulato un unico motivo di doglianza, con i si sostiene che l’effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo penale a carico del non poteva essere desunta da mere presunzioni, dovendosi ritenere, invece, che la C appello di Bologna sia incorsa in errore nel dichiarare l’assenza dello COGNOME, non mai instaurato un rapporto fiduciario effettivo con l’avvocato COGNOME, nominato insieme a imputati anche dallo COGNOME, da anni però assistito in altri procedimenti dall’AVV_NOTAIO
Con requisitoria scritta del 20 maggio 2024 il Procuratore Generale ha con chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Non è contestata, infatti, la ritualità della nomina fiduciaria conferita dallo RAGIONE_SOCIALE, né la ritualità della notifica al difensore di fiducia domiciliatario. Viene ded un difetto di rapporto fiduciario effettivo, difetto che, però, è fondato su mere asserz
La circostanza è significativa, in quanto è evidente che l’art. 629-bis cod. proc. pe pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen., che al pr prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell’impu secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata manifestazione espressa da parte dell’imputato, tra i quali, appunto, il caso in cui l’i abbia eletto domicilio e “abbia nominato un difensore di fiducia”.
Il tema è stato ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di Corte, con le sentenze n. 28912 del 28/02/2019, NOME, Rv. 275716, e poi n. 2398 28/11/2019, NOME, Rv. 279420.
Con la sentenza NOME, in particolare, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciars nozione di “effettiva conoscenza del procedimento” – alla quale l’art. 175, co. 2, cod. nella previgente formulazione (introdotta dal dal. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollega preclusivi alla restituzione in termini per l’impugnazione – ne hanno tratto spunto per t
i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiama farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme al della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurispruden Corte europea dei diritti dell’uomo, solo se l’imputato ne ha avuto conoscenza effett essendo sufficiente a tal fine che egli sia stato informato dell’esistenza di un’indagi suo carico.
Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del pro è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di “vocatio in iud contenente l’indicazione dell’accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgim giudizio. Ed hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, m mai, meramente legale.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno sostenuto – ma il tema sarà poi puntualiz in qualche modo rettificato l’anno successivo nella sentenza SSUU NOME– che, nelle si tipizzate dall’art. 420-bis cod. proc. pen, opera una presunzione di volontaria sottr conoscenza del processo, già allora precisando, però, che tale presunzione è necessar relativa, potendo essere superata se l’imputato (nel caso previsto dall’art. 420-bis, proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall’art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) la “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”
Le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420) di lì a poco tornate sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell’art. 420-bis proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cau precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in abse quando l’imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell’udienza e, dopo avere conto dell’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell’ al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche d aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi dell’equo processo (anche sulla sc decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdo c. Italia), si sono soffermate sull’assoluta prevalenza del dato della conoscenza effett al dato formale della regolarità della notifica, come poi ulteriormente ribadito an successive sentenza, ancora delle Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 28
3. Si è così ritenuto che, in tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, ai sensi dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraver della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a co dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di dili mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia. ( Sentenza n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305 – 01).
Dall’insegnamento delle sezioni unite emerge, però, l’impossibilità di equiparare d
la mancata diligenza informativa alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo rilevato anche dalla sentenza NOMEi (cfr. punto 14) “certamente la manifesta ma diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere d determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della ” sottrazione”: se si esaspera il concetto dì “mancata diligenza” sino a tras automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, riten sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatío in ius per p in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle ve presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita.”
Tuttavia, non si può vanificare il valore attribuito dall’art. 420 bis cod. proc. pen. di domicilio, alla nomina di un difensore di fiducia ed agli altri indici rivelatori prospettando unicamente l’assenza di rapporto effettivo tra imputato e difensore di senza alcuna indicazione di circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale ma conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Questa Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia, ha rilevato che la nomi un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, anche quando abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato (circostanza che, p nemmeno ricorre nel caso di specie), costituisce indice di effettiva conoscenza del proce legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di cir fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazio processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processual 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, fattispecie in cui la Corte ha escluso l’inc mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi d irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazion rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale).
Si è condivisibílmente ritenuto, pertanto, che per superare l’indice di effettiva co del processo che legittima il giudizio in assenza, costituito dalla nomina di difensore con elezione di domicilio presso il suo studio, occorre che il condannato alleghi quanto sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano imp seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano, e si è precisato ch trattarsi di un’allegazione non generica, dovendo invece colui che intende provare incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo cari nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso l “spiegare in maniera circostanziata – anche se non provare – il rapporto che sussiste t occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo car (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 cit.).
Nel caso in esame, pertanto, difettando non solo la prova, ma anche la mera allega
di alcuna specifica circostanza che abbia impedito allo COGNOME di assolvere al suo informativo o al difensore di raggiungere il predetto, non essendo state nemmeno de difficoltà in tal senso, correttamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta d del giudicato.
Appare evidente, infatti, che la nomina di un diverso difensore di fiducia, effettu COGNOME in altri procedimenti, anche precedenti, non comportava per il predetto impedimento a comunicare con il difensore liberamente nominato nel procedimento definito Tribunale di Bologna in data 18/11/2020, sicché correttamente il provvedimento impugnato richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di rescissione del giudicato, second partecipazione all’udienza preliminare del difensore di fiducia domiciliatario, nominato i indagini preliminari, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente lo stesso realmente instaurato, sicchè deve ritenersi effettiva la conoscenza del pro legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813 – 01, fatt cui la Corte ha escluso che l’assenza a buona parte delle udienze dibattimentali del dif fiducia, che aveva partecipato all’udienza preliminare senza nulla eccepire in ordine al di contatti con il proprio assistito, consentisse di desumere la mancata conoscenza del da parte dell’imputato).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i prof colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera dì consiglio, il 2 luglio 2024
Il Presidente
NOME COGNOME