Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal NOME nato in GAMBIA il DATA_NASCITA
avverso la ORDINANZA del 30/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto NOME COGNOME, che concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania – decidendo in sede di rinvio, conseguente all’annullamento pronunciato con sentenza della Corte di cassazione n. 18388/2022 – ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, cittad gambiano, di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa del Tribunale di Ragusa in data 15 ottobre 2019, non appellata, con la quale il ricorrente veniva condannato per il reat di cui all’art. 12 commi 1,3,3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Propone ricorso per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiduci domiciliatario, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge un unico motivo, eccependo inosservanza degli artt. 627 e 629 bis co. 2 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in pu di ritenuta conoscenza del processo in capo all’imputato. Posto che il giudizio ordinario si e celebrato in assenza, e che la sentenza rescindente aveva censurato il mancato accertamento della effettiva instaurazione di un rapporto tra l’imputato e il difensore di ufficio, sost Difesa ricorrente che la Corte di appello, in spregio al vincolo rescindente, avrebbe, ancora un volta, ritenuto la conoscenza del processo sulla base di elementi non indicativi della effett instaurazione di un rapporto con il difensore di ufficio e, comunque, erroneamente valorizzando la conoscenza del procedimento, correlata alla celebrazione dell’udienza per la convalida dell’arresto, laddove l’imputato non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, non essendo stata disposta la traduzione del decreto di giudizio immediato in lingua nota all’imputato, che, comunque, non l’ha mai ricevuto né ne ha avuto notizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Come è noto, la riforma del procedimento in absentia compiuta con la legge n. 67 del 2014 ha radicalmente trasformato la disciplina nazionale in materia: in precedenza le garanzie dell’imputato inconsapevole erano limitate alla possibilità di chiedere la restituzione del ter per l’impugnazione, ove emergesse l’inconsapevolezza della sentenza di condanna; nell’attuale sistema si richiede, invece, l’emersione della incolpevole mancata conoscenza dell’esistenza del procedimento penale; se tale condizione risulta provata, l’imputato assente inconsapevole ha diritto alla integrale reiezione del processo e non solo, come nel precedente sistema, al restituzione di un termine determinato, in ipotesi collocato in una fase avanzata del progressione processuale. Tale effetto integralmente restitutorio è correlato ad un rigoro accertamento dei presupposti che lo legittimano (Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019 Rv. 277100), da svolgersi alla luce della elencazione di cui all’art. 420 bis cod. proc. peli, che, tuttavia al giudice ampia discrezionalità nella rilevazione di eventuali ulteriori eventi dai quali «risu certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento» (art. 420-bis cornma 2 cod. proc. pen. ultima parte).
Occorre, preliminarmente, ricordare che la sentenza rescindente aveva sottolineato come, “tra gli elementi di valutazione che il giudice avrebbe dovuto considerare vi era anche il f che il difensore di ufficio non si presentò al processo, essendo stato sostituito da altro difens inducendo tale indizio qualche dubbio in ordine alla effettiva instaurazione del rapporto assistenza difensiva( anche in questo caso precedente all’introduzione dell’art. 162 comma 4 bis, cod.proc. pen., in quanto lo COGNOME fu arrestato i data lì maggio 2017 e scarcerato i 3 maggio)…. Di contro dovrà considerarsi l’eventuale presenza di altri elementi indicativi d conoscenza del procedimento, tali da ritenere raggiunta la certezza richiesta per la celebrazione del processo in absentia”.
3.1. Ebbene, dalla consultazione dell’incarto processuale – a cui il Giudice di legittimità acc in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) il giudice del rinvio, nel rinnovato scrutinio, ha evidenziato alcune circostanze, per ritenere effettivamente instaurato un rapporto professionale tra l’imputato e il difensore di ufficio, e accertata la conoscenza del procedimen e cioè, che:
-all’udienza di convalida, indagato e difensore di ufficio erano presenti;
in quella occasione, l’indagato rese dichiarazioni con la presenza dr un interprete e di traduttore;
-all’esito dell’udienza di convalida, venne rimesso in libertà e fu destinatario di nulla all’espulsione;
-all’atto della scarcerazione, l’indagato ribadì all’Ufficio Matricola della Casa circondari Ragusa, nella quale era stato ristretto, l’elezione di domicilio presso il medesimo difenso di ufficio;
-come accertato dal Tribunale, questi chiese, al momento della scarcerazione, protezione internazionale e venne collocato in un centro di accoglienza in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.
3.2. La Corte di appello ha valorizzato tali condotte del condannato, ai suddetti fin particolare, facendo leva sulla consapevole rinnovazione della elezione di domicilio in favore de difensore di ufficio, effettuata all’atto della scarcerazione, oltre alla pregressa carcera subìta. Si tratta di circostanze che, secondo la Corte territoriale, in linea con quanto affer dalle Sezioni unite “NOME“, sarebbero “indicativi della certezza della conoscenza d procedimento”.
Le conclusioni che la ordinanza trae dall’applicazione della giurisprudenza di questa Corte Sezioni Unite non sono corrette.
4.1.Secondo il richiamato pronunciamento del Massimo consesso di legittimità, ove non sia stata accertata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l’effe conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regola formale delle notifiche che precedono l’instaurazione del giudizio, la verifica dell’ult
requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (S.U· n. 23948 del 28/11/2019, (2020) PG c/NOME, Rv. 283264).
4.2. Ai sensi dell’art. 420 bis commi 1 e 2 cod. proc. pen., infatti, il processo è celebrato in assenza dell’imputato quando questi ha espressamente rinunciato ad assistervi, ovvero quando “nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arresta fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’AVV_NOTAIO dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”. Al di fuori di questi casi, come stabilito dal primo comma dell’art. 420 quater cod. proc. pen., “se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia noti all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria”.
4.3.Nell’ambito di una completa rilettura dell’istituto del processo in assenza, le Sezioni hanno chiarito che “Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte del/’indagato, dovendo il g in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’ef instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale d ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.” (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 da Sez. Unite, n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ NOME Nlhame Rv. 279420).
Come precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ove non sia stata accertat l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l’effettiva conoscen processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, l dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale d notifiche che precedono l’instaurazione del giudizio, la verifica dell’ulteriore requisito i alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6 – , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264). Perché il processo possa essere celebrato in assenza dell’imputato è necessario che vi sia la certezz che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, dovendosi altrimenti procedere a nuova notificazione, che va disposta ai sensi dell’art. 420-quater, comma 1 cod. proc. pen..
Che non ci sia, poi, alcuna connessione tra la conoscenza dell’avviso ex art. 415 bis cod proc. pen. e la conoscenza del processo risulta affermato anche dalle Sezioni unite ‘Innaroi, c hanno chiarito che quest’ultima deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvediment formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/201 Cc. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 275716 – 01, Innaro). Dunque, l’operatività del principio espres dalla sentenza NOME” risulta limitato alla notifica dell’atto di vocatio in iudicium.
Giova ricordare che a tale approdo le Sezioni Unite sono pervenute ripercorrendo l’evoluzione normativa in tema di garanzie difensive della partecipazione effettiva dell’imputato al proce
penale, che ha portato al superamento del valore privilegiato conferito alla conoscenza legal degli atti del processo dal previgente codice di rito, basato sulla regolarità formale delle not che aveva dato luogo a un sistema processuale che, a fronte della sufficienza di una evidente mera fictio di conoscenza del procedimento, garantiva la possibilità di difesa con il sistema dell c.d. difesa di ufficio. La consapevolezza della inidoneità della difesa di ufficio a garan certezza di una partecipazione consapevole al processo e una difesa piena ha prodotto la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato a differenziare il senso d partecipazione al processo dell’imputato, a seconda che egli sia munito di difensore di fiducia di ufficio.
5. Deve, allora, ritenersi che questa più attenta considerazione della effettiva conoscenza parte dell’imputato della chiamata in giudizio, intesa come conoscenza degli atti in cui si eser l’azione penale, si riverberi anche sui presupposti del giudizio di rescissione del giudicato, c è stato già affermato nella giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019, Rv. 277100; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210), tenendo a mente il principio per cui in tema di rescissione del giudicato, l’incolpevole mancata conoscenza d processo non è esclusa né dalla notifica all’imputato dell’ avviso di conclusione delle inda preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, né dalla notifica a mani di persona diversa dall’imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenz legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo. (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 Rv. 277210 ).
5.1. Ora, recenti approdi, hanno convenuto che, in tenia di giudizio in assenza, la mancanza d diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio cari dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo, al fine di procedere in assenza, quale conoscen effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio. (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Rv. 285177 ). Inoltre, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza del celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto al “vocatio in ludicium” con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).
Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessari accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.
5.2. Nel caso di specie, all’arresto in flagranza e all’elezione di domicilio presso il dife ufficio, confermata al momento della scarcerazione, ha fatto seguito, in buona sostanza, solo manifesta mancanza di diligenza informativa da parte del condannato; il successivo decreto di
citazione, infatti, è stato notificato presso il difensore d’ufficio, che non ha preso parte al Quest’ultima è certamente una circostanza valutabile, ma di per sé non determinante, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione d conoscenza del processo’. Come è stato già affermato, ” se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare l conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezz della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, che ovviamente è un’operazione non consentita” (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023 Rv. 285177 che ha richiamato Sez. 5, n.8164 del 24/01/2023, non mass.)..
Nel caso di specie, va, in primo luogo, sottolineato che il ricorrente ha avuto contatto l’autorità giudiziaria solo nelle prime fasi del “procedimento”, durante le indagini; in quella in assenza di un difensore di fiducia, è stato nominato un difensore di ufficio, con il qual quanto emerge dagli atti, i contatti si ridussero a quella prima fase, in mancanza di elementi cui trarre contezza di altri in epoca successiva; anzi, come si rileva dalla sentenza di primo gr assente l’imputato, la Difesa fu assunta da un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’a co. 4 cod. proc. pen., non essendo intervenuto il difensore di ufficio domiciliatario. Si agg che la assenza di un difensore che in concreto si sia interessato del processo e che, dunque abbia verosimilmente mantenuto rapporti con l’assistito, emerge indirettamente anche dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile non appena decorsi i termini per proporre atto di appello.
In sostanza, la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, si è limitata a valorizzare e significativi di un iniziale contatto tra l’imputato e il difensore di ufficio, ma ha del tu il vaglio – pure demandato dalla sentenza rescindente – degli elementi di fatto che il Giudic legittimità aveva indicato come capaci di introdurre il dubbio dell’effettiva conoscenza processo, ovvero la avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difenso ufficio e la assenza di quest’ultimo nel giudizio di merito.
5.3. Osserva, inoltre, il Collegio che la Corte di appello sembra essersi determinata muovend implicitamente dall’erroneo assunto che la violazione dell’onere di diligenza di tenersi infor da parte dell’imputato conseguente all’elezione di domicilio si tradurrebbe automaticamente nell presunzione di conoscenza del processo. Il tema, però, non è quello della mera possibilità conoscenza del processo, poichè, invece, si discute dell’accertamento di detta conoscenza, che lungi dal porre a carico della difesa dell’imputato un onere probatorio non più previsto d legge, presuppone al contrario che sia la dichiarazione dì assenza dell’imputato ad esser preceduta dall’accertamento in positivo della conoscenza del processo, e che subordina le situazioni di colpevole ignoranza del processo ad una verifica ugualmente rigorosa che non può discendere da meri indici presuntivi di comportamenti dell’imputato diretti intenzionalment sottrarsi alla conoscenza del processo.
È solo nel procedimento di rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis cod. proc. e negli altri istituti riparatori correlati alla sopravvenuta comparizione personale dell’
dopo la celebrazione del processo o nel corso del suo svolgimento, come nei casi previsti dall’ar 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., nonchè dagli artt. 489, comma 2, e 604, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., che si introduce l’onere posto a carico dell’imputato della pr della incolpevole ignoranza del processo, ma in coerenza sistematica con il principio opposto ch la dichiarazione di assenza, al contrario, richiede sempre il previo accertamento tanto de conoscenza effettiva del processo che della volontaria sottrazione a tale conoscenza, senza oneri probatori a carico della difesa dell’imputato, che, se riproposti, risulterebbero confliggent principi affermati dalla Corte Edu in tema di processo in contumacia nelle note sentenze del 1 febbraio 1985, COGNOME c. Italia, del 18 maggio 2004, COGNOME c. Italia, e del 10 novembre 2004, COGNOME c. Italia, richiamate nella citata sentenza NOME delle Sezioni Unite n. 2394 28/11/2019 a fondamento dell’unica interpretazione possibile delle norme processuali sulla dichiarazione di assenza compatibile con tali principi sovranazionali( Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023 Rv. 285177 ).
6. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania, che, attenendosi ai richiamati principi, dovrà procedere, nel rinno giudizio, al dovuto scrutinio delle ragioni dell’assenza dell’imputato, rectius, degli elementi da cui trarre il convincimento dell’affermata effettiva conoscenza del processo in capo all’imputa non desumibile in maniera rassicurante dalla mera circostanza dell’avvenuta instaurazione di un iniziale contatto con il difensore di ufficio; a tal fine, dovrà mente — alla luce dei m criteri, per i quali risulta non utile, o, comunque, insufficiente, la notifica del decreto di per il giudizio di primo grado, eseguita presso il difensore di ufficio dell’indagato – alla cir della mancata presenza del difensore di ufficio nel giudizio di merito( e alla manc impugnazione della sentenza di condanna.
6.1. Poiché la ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso degli enucleati principi di dir se ne impone l’annullamento per vizio della motivazione; nel rinnovato giudizio, la Corte di mer verificherà, secondo le linee guida delineate dalla richiamata giurisprudenza, se sia avvenu l’effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domicilia l’indagato/imputato, tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo avesse avuto conoscenza della accusa elevata a sua carico in sede di esercizio dell’azione penale, ovvero che si fosse volontariamente sottratto alla stessa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2023 Il Consigliere estensore