Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di NOME nato in Somalia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 19 maggio 2023 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato
non doversi procedere nei confronti di NOME per la mancata conoscenza della pendenza del processo. Deduce i vizi di erronea applicazione della norma processuale e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione rilevando che: NOME era stato tratto in arresto il 28/9/2019 e presentato per la convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo per il successivo 30/9/2019; l’arresto non veniva convalidato dal Tribunale, ma tale ordinanza veniva successivamente annullata da questa Corte con la sentenza n. 37691 del 29/12/2020; in seguito, venivano notificati a NOME l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ed il decreto di citazione a giudizio (quest’ultimo in data 30/1/2020); all’udienza del 24/2/2022 il Tribunale, nonostante la regolarità delle notifiche, disponeva erroneamente nuove ricerche dell’imputato, mentre, in realtà, avrebbe dovuto ordinare la sospensione del processo secondo la formulazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. antecedente la riforma del 2022. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che, anche a volersi prescindere da tale errore, non essendo mai stata ordinata la sospensione del processo, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella transitoria prevista dall’art. 89 d. Igs. n. 150 del 2022 cosicché il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la prosecuzione del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va, in primo luogo, considerato che a seguito della mancata convalida dell’arresto, era stata correttamente disposta la restituzione degli atti al Pubblico ministero, posto che, ai sensi dell’art. 449, comma 2, cod. proc. pen., in tal caso, è possibile procedere al giudizio direttissimo solo se vi è il consenso delle parti. Per effetto di tale regressione procedimentale, l’atto di esercizio dell’azione penale va individuato nel successivo decreto di citazione a comparire dell’imputato, emesso il 30 gennaio 2020. Ed è proprio in relazione a detto decreto di citazione, e non alla precedente presentazione per la convalida e il giudizio direttissimo, che andava verificata la effettiva conoscenza dell’accusa e della pendenza del processo da parte dell’imputato (cfr. Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).
Va, inoltre, considerato che, sulla base della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, la prima udienza in cui il Tribunale ha proceduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti è quella del 24/2/2022 (nella precedente udienza, infatti, risulta disposto un mero rinvio per il mancato rinvenimento del fascicolo). Secondo il ricorrente, in tale sede il Tribunale, una volta verificata la mera regolarità della notifica e l’assenza dell’imputato, avrebbe dovuto
ordinare la sospensione del processo secondo la precedente formulazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. Tale conclusione, ad avviso del Collegio, muove da un duplice vizio giuridico. In primo luogo, omette di considerare che anche la precedente formulazione dell’art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva un rinvio dell’udienza e la notifica dell’avviso dell’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria; solo nel caso in cui detta notifica non risultava possibile, al successiva udienza il giudice, se non doveva emettere la sentenza ai sensi dell’art. 129, disponeva con ordinanza la sospensione del processo.
In secondo luogo, il ricorrente omette di considerare che poiché l’udienza di verifica degli esiti delle disposte ricerche è stata celebrata il 19/5/2023, quando era già entrata in vigore la riforma del codice di rito introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, la disciplina applicabile in caso di mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato è quella introdotta dalla citata riforma. Osserva, a tale riguardo, il Collegio che alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina transitoria prevista dall’art. 89 d.lgs. 150/2022, non rientrando il procedimento né nell’ipotesi prevista dal primo comma (processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in cui è già stata dichiarata l’assenza) né in quella del secondo comma (processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in cui è già stata ordinata la sospensione del processo secondo la vecchia formulazione dell’art. 420quater). Il Tribunale, dunque, una volta disposto il rinvio dell’udienza per le notifiche all’imputato del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza, ha legittimamente applicato la disciplina prevista ‘dall’art. 420-quater cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione, trattandosi di disposizione proc:essuale che, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dalla citata disposizione transitoria, trova applicazione per tutti gli altri procedimenti in corso che si trovino nella fase d accertamento della costituzione delle parti in udienza preliminare o, in caso di citazione diretta, in udienza dibattimentale, in applicazione del principio tempus regit actum. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.