Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 809 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 15/05/1994
avverso la sentenza del 06/04/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 aprile 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova ha dichiarato non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti, per mancata conoscenza della pendenza de processo.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha presentato ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, denunciando sub specie della violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) – che:
l’imputato ha nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui; difensore ha rinunciato al mandato ed è stato nominato un difensore d’ufficio;
l’avviso dell’udienza preliminare è stato ritualmente notificato all’imputato (che no risulta avere dimora o residenza in Italia) nel dornicilio eletto e il G.u.p. – in ragion mancata comparizione del Lleshi – ha disposto ricerche a mezzo della polizia giudiziaria per la notifica ex art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen., ricerche rimaste senza esito;
il nuovo ordito normativo posto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 conterrebbe solo un’apparente dissociazione tra regolarità della notifica e ipotesi disciplinate dall’art. 42 cit., dovendosi ritenere – contrariamente a quanto affermato dal Giudice, che non ha ravvisato i presupposti per dichiarare l’assenza – che: nel momento in cui l’indagato (pe l’appunto anteriormente all’esercizio dell’azione penale) elegge domicilio, tale elezione abbi effetto solo per la chiamata in giudizio (art. 164 cod. proc. pen.), essendosi posto un regim in cui egli è «tenuto all’oscuro» di ciò che accade se non si manterrà in contatto con difensore; allorché viene esercitata l’azione penale il Giudice (o il Pubblico ministero, nel c di citazione diretta) deve disporre la notifica nel domicilio eletto (anche qualora sia nota diversa residenza dell’imputato) e, dunque, una regolare notifica ben può non essere ricevuta dall’imputato (che potrebbe non presentarsi anche se fosse a conoscenza della data dell’udienza);
in tale ipotesi deve procedersi, in quanto l’art. 420-bis, comrna 1, lett. a), cod. p pen. fa riferimento al caso in cui manchi l’elezione di domicilio e l’imputato non abbia avu previa conoscenza del procedimento, laddove – in presenza dell’elezione di domicilio devono applicarsi i successivi commi 2 e 3, deve dichiararsi l’assenza e procedersi oltre;
nel caso in esame l’imputato ha volontariamente omesso di tenere contatti con il difensore di fiducia (come da quest’ultimo dichiarato) e si è sottratto volontariamente al celebrazione del processo (e a ritenere diversamente la celebrazione di esso diventerebbe un’opzione dell’imputato);
sarebbe frutto di un equivoco interpretativo affermare che, con l’invito a procedere all’elezione di domicilio, l’indagato sia venuto a conoscenza solo dell’esistenza d procedimento e non del processo (dato che in quel momento non è possibile renderlo edotto
dell’esistenza di quest’ultimo, non essendo stata esercitata l’azione, ma con gli avvisi che g vengono indirizzati ha contezza che potrà avere luogo un processo).
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso, rappresentando che, nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 420-bis cod. proc. pen., può aversi riguardo alla recente giurisprudenza di legitti che, in relazione alla disciplina previgente ha affermato che la nomina di un difensore d fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019 – 01) nella specie, l’imputato è stato pure sottoposto a interrogatorio davanti alla poli giudiziaria; dunque, ricorrerebbero una pluralità di precisi indici dimostrativi dell’ef conoscenza della pendenza del processo da parte sua e del fatto che l’imputato, avendo avuto informazioni in ordine al fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, h fatto in modo di non ricevere alcuna ulteriore comunicazione ufficiale da parte degli organi ciò preposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. L’art. 23, comma 1, lett. e), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 15, ha modificato l’art. quater cod. proc. pen., prevedendo il nuovo istituto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, in luogo della sospensione del processo per assenza dell’imputato (prevista dallo stesso articolo nella precedente formulazione).
La novella normativa costituisce attuazione dei criteri posti dall’art. 1, comma 7, legg 27 settembre 2021, n. 134 (contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione d procedimenti giudiziari). Per quanto qui rileva, il Legislatore delegante ha mandato a Governo di modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza e in particolare di:
«a) ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel process prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l’imputato sia tempestivamente ci per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà
essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell’att introduttivo del processo, l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;
prevedere che, quando non si abbia certezza dell’effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell’imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell’imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni alt circostanza del caso concreto, ritenga provato che l’imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;
prevedere che, se all’udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l’imputato è assente e non impedito a comparire, il giudi verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l’effettiva conoscenza dell’at introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittima prosecuzione del procedimento in assenza dell’imputato;
prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell’imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere», modellata secondo quanto previsto dalla stessa legge delega (art. 1, comma 7, legge n. 134/2021).
A tal fine, dunque, per quel che qui più interessa:
si è modificato l’art. 420 cod. proc. pen., inserendovi il comma 2-bis, ai sensi del quale «in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non rico alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter» dello stesso codice – ossia di legit impedimento a comparire – «il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis» cod. proc. pen.;
è stato riscritto il testo dell’art. 420-bis cit., prevedendo che si proceda in ass dell’imputato nelle ipotesi in cui «a) L.] è stato citato a comparire a mezzo di notificaz dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere» (comma 1); ovvero quando il giudice «ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole» (con la precisazione che «a tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di og altra circostanza rilevante»; comma 2); infine, «anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottrat alla conoscenza della pendenza del processo» (comma 3);
come anticipato, è stato modificato l’art. 420-quater, cit., che adesso contempla la sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, da rendersi «fuori dei casi previsti dagli articoli 420-b 420-ter, se l’imputato non è presente» (comma 1) e il cui peculiare contenuto include – per quel che qui importa – «l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettua «l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare persona nei cui confronti la sentenza è emessa» comma 2, lett. d) ed e).
L’ordito normativo appena riportato espressamente distingue la regolarità delle notificazioni – in mancanza della quale, ovviamente, non può esservi procedimento in assenza – dai presupposti per disporre, per l’appunto, che si proceda in assenza dell’imputato (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, p. 279). evidenziarsi come possa procedersi in assenza solo se consti la conoscenza da parte dell’imputato del «processo», segnatamente della vocatio in ius, e non del «procedimento» (segnatamente della fase delle indagini preliminari), e che la mancata comparizione dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria di non parteciparvi: sotto tale prof riforma ha inteso disporre in conformità alla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (cfr. Relazione cit p. 280), e a ben vedere ha prediletto gli approdi della giurisprudenza di legittimità che ave individuato il presupposto per procedere in assenza (già alla luce della disciplina anteriore) «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio» (cosi Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, 279420 – 01, che ha argomentato pure alla luce di Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01, in tema di restituzione nel termini, e ha ricostruito l’evoluzione normativa alla luce de giurisprudenza della Corte E.D.U., a partire dalla sentenza 12/02/1985, Colozza c. Italia nonché della citata Direttiva; cfr. Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022′ Naouar, Rv. 284062 01; cfr. pure Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177 – 01; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680 – 01). E ciò in maniera convergente con la nuova disciplina – efficacemente definita rafforzata delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio (c in particolare il nuovo art. 157-ter cod. proc. pen., inserito in attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. I), d.lgs. n. 150 del 2022, che regola la notificazione degli atti in discorso all’ non detenuto) e la più ampia sfera operativa, pure frutto della riforma, dei rimedi (che affiancano all’istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.) nei casi in cui emerga che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti o l’imputato fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto, ivi compresa la restituzione nel termine per impugnare (cfr., particolare, i novellati artt. 604, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater), e 623, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen., nonché 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ancora, è rilevante osservare come, già in relazione al disposto del precedente testo dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (che consentiva di procedere in assenza nel caso in cui risultasse che l’imputato si era «volontariamente sottratto alla conoscenza de procedimento o di atti del medesimo»), il cui tenore richiedeva al giudice una verifica non pi pregnante del testo vigente (che consente di procedere in assenza dell’imputato anche quando il giudice «ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza dell pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e
consapevole», dovendosi tenere «conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni al circostanza rilevante»), le Sezioni Unite avessero chiarito che la volontaria sottrazio richiedesse «condotte positive», da acclarare per il tramite di «un accertamento in fatto anche quanto al coefficiente psicologico della condotta», non potendosi fare «rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio e etc.» e mettendo in guardia l’interprete dall’esasperare «il concetto di “mancata diligenza” informativa dell’imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova del consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno alle «vecchie presunzioni» che si era inteso superate già prima della più recent novella (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, cit: «Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza dell “volontaria sottrazione”»).
1.1. Tanto premesso, nella specie – come esposto dal G.u.p. (per vero, la ricostruzione del fatto processuale non è oggetto di censura della Parte pubblica ricorrente) consta che: l’imputato, in atto difeso d’ufficio dall’avvocato NOME COGNOME non è compars all’udienza preliminare, a seguito della notifica della vocatio in iudicium nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia che aveva nominato nel corso delle indagini (avvocato NOME COGNOME, il quale ha rinunciato al mandato il 20 gennaio 2023 rappresentando di aver perso ogni contatto con il Lleshi da mesi e di non essere a conoscenza di alcun recapito utile; entrambi i difensori hanno dichiarato di non avere avuto più alcun contatto con il Lleshi d tempo, e segnatamente dopo l’interrogatorio cui egli è stato sottoposto da parte della polizi giudiziaria il 27 maggio 2022 (per i fatti in imputazione, il cui tempus è il 23 aprile 2022); che le ricerche disposte per il tramite della polizia giudiziaria sono state vane ed egli è ris irreperibile (constando, in particolare, che egli è stato controllato per l’ultima vol territorio dello Stato il 9 agosto 2022, mentre era in partenza da Brindisi per l’Albania; e come riportato dagli operanti il 3 marzo 2023, il COGNOME ha riferito a un parente di trovars Inghilterra, senza precisare il proprio domicilio).
Da tali elementi, in conformità ai parametri ermeneutici appena tracciati, il G.u.p. tratto il difetto di prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato, c effettivamente non risulta esser mai stato edotto di essere stato tratto a giudizio, ed ha re la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 420 -quater cod. proc. pen.; né possono ravvisarsi i presupposti della sua volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, in ragione della negligenza informativa e dell’irreperibilità dell’imputato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Rigetta il ricorso del PM. Così deciso il 28/09/2023.