Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19785 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORTONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Prato in composizione monocratica – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME, volta alla restituzione in termini per proporre impugnazione relativamente alla sentenza emessa nei suoi confronti il 27/03/2014. Trattasi di soggetto dichiarato irreperibile con decreto del Pubblico ministero del 10/07/2012, in seguito all’esito negativo della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-b cod. proc. pen. Sia quest’ultimo atto, sia il decreto di fissazione dell’udienza preliminare (susseguente a nuove, vane ricerche del soggetto) sono stati dunque notificati presso il difensore di ufficio, a norma dell’art. 159 cod. proc. pe all’udienza del 19/12/2012, poi, il COGNOME è stato dichiarato contumace dal Giudice del dibattimento, che ha pronunciato – in data 27/03/2014 – sentenza di condanna.
1.1. La novella sopra citata è entrata in vigore il 22/08/2014, mentre l’udienza per la celebrazione del giudizio di appello è stata fissata per il giorn 22/01/2018.
1.2. Il provvedimento reiettivo, quindi, ha considerato come il procedimento penale fosse ancora in corso, al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. Ciò rendeva applicabile – secondo il Tribunale di Prato – la disciplina dettata dall’art. 15-bis comma 2 legge n. 67 del 2014, trattandosi di imputato a carico del quale era stata già pronunciata sentenza di primo grado e nei cui confronti era stato validamente pronunciato decreto di irreperibilità, oltre ad esser stata validamente emessa la declaratoria di contumacia.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, così come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118. Vi è, nell’ordinanza impugnata, una non corretta applicazione dei rimedi esperibili. In primo luogo, la difesa ha esperito in parallelo rispetto al presente rimedio – anche quello della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., che è stato rigettato però dalla Corte di appello di Firenze, sul presupposto della persistente applicabilità, al caso di specie, dei rimedi previsti in epoca anteriore, rispetto all’intervento della legge n. 67 de 2014. Per i procedimenti rispetto ai quali fosse stata già emessa sentenza di primo grado, al momento della entrata in vigore della legge n 67 del 2014, dovranno
sempre trovare applicazione, dunque, le norme previgenti rispetto a questa, indipendentemente dal fatto che sia stato, o meno, emesso decreto di irreperibilità.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., nella specie violazione della norma di cui all’art. 670 cod. proc. pen. Il Giudice dell’esecuzione sovrappone due concetti tra loro distinti, che sono la nullità del titolo esecutivo ex art. cod. proc. pen. e la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. Ma l’incidente di esecuzione era primariamente volto ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, a cagione della inesistenza e non corretta formazione dello stesso e – solo in via subordinata – la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed ha natura assorbente rispetto alla ulteriore doglianza.
La scelta ermeneutica compiuta dal Tribunale di Prato trae origine da una erronea lettura delle norme e, di conseguenza, dal non corretto inquadramento degli effetti determinati dall’introduzione del processo in absentia. Per effetto dell’art. 15-bis, comma 1, legge n. 67 del 2014, come introdotto ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 118, le disposizioni istitutive dell’assenza trovano applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, purché nei medesimi non sia stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. L’art. 15-bis, comma 2, legge n. 118 del 2014, però, specifica che – in deroga alla disciplina generale dettata dal primo comma – le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge debbano ancora essere applicate ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, allorquando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. La disciplina transitoria chiaramente volta ad affermare la necessità che, a fronte della contumacia già dichiarata alla data di entrata in vigore della legge, non ne siano – in carenza di superamento di tale condizione – vanificati gli effetti, con tutte le pertinen garanzie; ciò a patto che tale declaratoria non sia stata preceduta dall’emissione del decreto di irreperibilità. La lettura coordinata di tali regole processuali, quin
porta a ritenere che la disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014 non trovi applicazione, oltre che ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, è stata emessa la sentenza di primo grado, anche a quelli ancora pendenti in primo grado, ma nei quali non sia stato emesso nei riguardi dell’imputato dichiarato contumace il decreto di irreperibilità.
Questo Collegio ritiene, quindi, di potersi richiamare al consolidato orientamento, al quale intende dare continuità, secondo il quale: «In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano – ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 – ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità» (Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli, Rv. 273858 – 01; nello stesso senso, si vedano anche Sez. 5, n, 14001 del 03/02/2020, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 279102 GLYPH – GLYPH 01; GLYPH Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411 – 01; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796 – 01 e Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino Werastegui, Rv. 264052 – 01). Nel caso di specie, in definitiva, era esperibile proprio il rimedio dettato dall’art. 175 cod. proc. pen., secondo la normativa previgente rispetto alla novella n. 67 del 2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’avversata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato. Così deciso in Roma, 10 aprile 2024.