Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19117 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cosenza il 12/11/1964
avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2024 dalla Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso;
lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’assoluzione dell’imputato.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d appello di Catanzaro ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 341 -bis cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale in relazione alla dichiarazione di assenza dell’imputato nel giudizio di primo grado e alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta tramite posta.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 341-bis cod. pen. in quanto non è stato sufficientemente provato il presupposto della presenza di più persone, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto nel caso di specie è stato escusso solo uno dei verbalizzanti e la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla contestazione formulata in appello sulla circostanza che lo stesso era anche costituito parte civile.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di mancata assunzione della prova decisiva, consistente nell’esame dell’imputato, ammesso e non espletato, nonostante questo non abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e non sia, pertanto, comparso durante il processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado in considerazione della illegittima dichiarazione dell’assenza dell’imputato.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla nozione di effettiva conoscenza del procedimento tracciando i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420) hanno, infatti, affermato la necessità che l’accusato abbia conoscenza del processo e, perciò, che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, che contenga l’indicazione dell’accusa formulata, della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
Una prima significativa tappa di tale percorso ermeneutico è segnata dalla sentenza n. 28912 del 2019, COGNOME, con la quale la Corte ha risolto il contrasto relativo al significato del sintagma “conoscenza del procedimento” in relazione al testo dell’art. 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione precedente le modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014 ; affermando che’ ai fini della restituzione nel termine per impugnare, la effettiva conoscenza deve essere riferita alla vocatio i r7 iudicium, non potendosi ritenere tale la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.
Il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che, per procedere in assenza dell’imputato, rilevano, oltre al caso in cui vi sia la prova positiva della conoscenza de processo, anche talune ipotesi tipizzate di conoscenza in cui l’interessato (con la dichiarazione o elezione di domicilio, la sottoposizione a misura cautelare o la nomina di un difensore di fiducia) ha avuto adeguata contezza delle accuse e quindi ha un onere di «tenersi informato». Si è, tuttavia, chiarito che da tali atti tipizzati, in quanto f dell’onere per l’imputato di tenersi informato, consegue una presunzione relativa, rispetto alla quale l’imputato può dunque fornire la prova contraria, che ha ad oggetto, non la conoscenza del processo, bensì la volontaria sottrazione a tale conoscenza.
Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi con la successiva sentenza n. 23948 del 2019, Ismail, in cui le Sezioni Unite, nell’escludere che gli indici di conoscenza contemplati dall’art. 420-bis cod. proc. pen., nella versione all’epoca vigente, abbiano reintrodotto un sistema di presunzioni legali di conoscenza del processo, hanno affermato che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi idonea la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effetti instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. In particolare, si è posto l’accento sulla necessità che l’elezione di domicilio – presso il difensore d’ufficio o presso terzi – s “seria” e reale”, rilevando, a tal fine la sussistenza di un apprezzabile rapporto tra i soggetto ed il luogo prescelto. Il medesimo criterio di “effettività” è stato adottato anche in relazione alla interpretazione degli agli altri atti tipici previsti dall’art. 420-bis cod. pen. (sempre in relazione alla formulazione all’epoca vigente). Ponendosi nel solco ermeneutico già tracciato dalla sentenza “Innaro”, le Sezioni Unite hanno, pertanto, escluso la rilevanza della applicazione di una misura precautelare o cautelare qualora non vi sia stato alcun contatto tra l’indagato ed il giudice come nel caso in cui l’arrestato o fermato riesca a fuggire prime della presentazione al giudice ovvero nei caso in cui la misura resti ineseguita per irreperibilità dell’indagato. Ad analoghe conclusioni si è pervenuti con riferimento alla nomina del difensore di fiducia, escludendosene la rilevanza ove non accettata dal difensore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ad avviso delle Sezion; Unite, le situazioni tipizzate dal legislatore, ove rispondenti al predetto canone di effettività, sono idonee a giustificare una «esigibile diligenza dell’interessato» e, [ungi dal i’introdurre alcuna presunzione di conoscenza della vocatio in ius, consentono, invece, di equiparare la notifica regolare non a mani proprie, ma eseguita con modalità adeguate a rendere effettivamente conoscibile l’atto (quale la notifica a persona convivente), alla effettiva conoscenza del processo, potendosi ragionevolmente ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto notificato.
Ove, invece, non sussistano gli atti tipizzati dal legislatore, l’unica forma di notific che consente di procedere in assenza è quella a mani proprie.
Sulla base di tale criterio esegetico, le Sezioni Unite hanno, pertanto, escluso che la regolarità formale della notifica in caso di latitanza o nel caso in cui non sia possibil procedere ad una regolare notifica (si fa ad esempio riferimento al caso in cui l’imputato sia stato sfrattato o mandato via dal domicilio eletto, cui abbia fatto seguito una notifica come soggetto irreperibile o presso la casa comunale) possa consentire di procedere in assenza, non essendovi, in tali casi, alcuna certezza della conoscenza del processo.
2.1. Con le modifiche introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 in tema di processo in assenza, il legislatore delegato ha definitivamente codificato il superamento, già desumibile dalla soppressione dell’istituto della contumacia, di ogni presunzione conseguente alla mera regolarità formale della notifica, disciplinando la sequenza degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, e ridefinendo i casi in cui l’imput deve considerarsi presente. Nell’ambito di tale sequenza, la verifica in merito alla regolarità delle notificazioni costituisce un presupposto che consente di procedere, qualora l’imputato non sia presente e non ricorra una delle situazioni previste dall’art. 420-ter, al successivo accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di procedere in sua assenza (ciò emerge con chiarezza dall’art. 420, commi 2 e 2-bis, c.p.p., quest’ultimo introdotto dal citato d.lgs.). Il giudice dovrà pertanto, in primo luogo verificare la regolarità delle notifiche e, solo all’esito di tale positivo accertamen verificare a) se sussista un impedimento a comparire dell’imputato; b) se sia possibile procedere in sua assenza.
Ai fini di tale ultima verifica, secondo l’attuale formulazione dell’art. 420-bis cod proc. pen., ove non ricorra alcuna delle ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 420, comma 2ter cod. proc. pen., l’imputato deve ritenersi presente, il legislatore ha individuato tre distinte fattispecie di conoscenza della pendenza dei processo: 1) conoscenza certa, ove sussista una delle condizioni contemplate dal primo comma dell’art. 420-bis; 2) conoscenza accertata dal giudice ai sensi del comma 2 dell’art. 420-bis; 3) assenza c.d. “colpevole” (così la definisce in taluni passaggi la Relazione illustrativa), relativa ai ca di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e di latitanza (art. 420-bis, comma 3).
In particolare, con riferimento alla conoscenza “accertata” dal giudice, rilevante nel caso di specie, coerentemente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza “Ismail”, il legislatore delegato, escludendo l’operatività di indic presuntivi, ha espressamente codificato, a titolo chiaramente esemplificativo, alcuni elementi “valutativi” che il giudice potrà considerare ai fini della eventuale dichiarazione di assenza, ovvero: le modalità della notificazione, gli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, la nomina di un difensore di fiducia. Il carattere esemplificativo di tal elencazione emerge dalla chiusura della disposizione ove, al termine della elencazione
degli elementi valutativi, è stata inserita la locuzione “e di ogni altra circostanz rilevante”.
La norma in esame contiene, peraltro, un preciso canone ermeneutico che potrà
costituire strumento sia di interpretazione degli elementi valutativi esemplificativamente elencati dal secondo comma che di individuazione delle ulteriori circostanze a tal fine
rilevanti: si tratta del preciso riferimento all’oggetto della conoscenza attraverso il qual il legislatore ha espressamente codificato la necessità che gli elementi di valutazione
considerati rilevanti siano idonei a rivelare la conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del processo (come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità) e non
solo della pendenza del procedimento o dell’accusa.
3. Venendo all’esame del primo motivo, premesso che nel caso in esame deve farsi riferimento alla disciplina dell’assenza antecedente la riforma del 2022, rileva i
Collegio che la Corte territoriale, sovrapponendo i piani della regolarità della notificazione e della effettiva conoscenza del processo, ha illegittimamente ritenuto che, ai fini della
dichiarazione di assenza dell’imputato, fosse sufficiente la sola
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regolarità della notificazione della vocatio in iudicium, eseguita presso il luogo di residenza per compiuta giacenza.
Tale procedura di notificazione del decreto di citazione a giudizio, benché regolare, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, era, in realtà, inidonea a rivelare la conoscenza del processo da parte dell’imputato, a nulla rilevando, come sembra prospettare la sentenza impugnata, la circostanza che lo stesso imputato avesse precedentemente rifiutato la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all’esame degli ulteriori motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza I 5 novembre 2018 e dispone tramettersi gli atti allo stesso Tribunale di Cosenza per il giudizio.
Così deciso il 28 febbraio 2025.