Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12357 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Brescia ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza propone impugnazione – definita appello ma qualificabile come ricorso per cassazione nei termini correttamente indicati dal Tribunale con l’ordinanza che disposto la trasmissione a questa Corte – NOME COGNOME, articolando tre motivi, cui premette considerazioni a sostegno della tempestività.
2.1. Con il primo motivo eccepisce, a mente dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. e 39, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, la nullità della decisione in quanto pronunciata nei confronti di imputato dichiarato assente nonostante non abbia mai avuto conoscenza del procedimento.
Osserva che il Giudice di pace, discostandosi dall’interpretazione corretta delle disposizioni contenute nell’art. 420-bis, comma 2, e 430-quater cod. proc. pen. di recente fatta propria dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 23948 resa in data 28 novembre 2019, ricorrente NOME – ha considerato fatto di per sé sintomatico della conoscenza del procedimento la condotta del cittadino straniero, che, dichiaratosi senza fissa dimora, aveva dapprima indicato quale domiciliatario, il difensore di ufficio e, dopo che quest’ultimo aveva negato l’assenso alla domiciliazione, aveva dichiarato un luogo di residenza dal quale, però, si era allontanato, rendendosi irreperibile prima della notifica della citazione giudizio, come documentato dalla difesa con produzione versata in atti, del tutto ignorata. Nonostante tale peculiare situazione, non era stata verificata l’eventuale presenza di altri elementi indicativi della effettiva conoscenza della “vocatio in iudicium”, come l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento sia all’affermazione di responsabilità, fondata su elementi probatori mai acquisti nel corso dell’istruttoria, sia alla mancata qualificazione dl fatto come di particolare tenuità, tenuto conto del periodo di tempo, assai limitato, in cui l’imputato è rimasto inottemperante al provvedimento di espulsione
2.3. Con il terzo motivo deduce mancanza radicale di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va precisato che l’atto di impugnazione è stato tempestivamente proposto il 24 giungo 2022, nell’osservanza nel termine di trenta giorni, posto che esso decorre, tenuto conto della disciplina dettata dall’art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 544 cod. proc. pen., per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza – il 10 maggio 2022 – qualora, come nel caso in esame, tale termine sia stato rispettato e sempreché la motivazione non sia stata dettata a verbale (da ultimo, Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163 – 01)
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
2.1. Non trovano applicazione le disposizioni indicate dai commi 1-ter e 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen. nonché dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.igs. n. 150/2022 fissata nel 30 dicembre 2022. La sentenza impugnata, come già anticipato, è stata pronunciata il 10 maggio 2022.
2.2. Risulta dagli atti di causa che l’odierno ricorrente nel corso dei primi atti di polizia giudiziaria, richiesto di dichiarare un domicilio in Italia, lo aveva ele presso il difensore di ufficio nominatogli nel corpo del verbale di identificazione in data 26 ottobre 2019. Negato l’assenso alla domiciliazione da parte del difensore di ufficio, NOME COGNOME aveva dichiarato domicilio in INDIRIZZO Mella, INDIRIZZO. Dopodiché, non aveva ricevuto la notifica a mani proprie di altri atti del procedimento. Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato, per compiuta giacenza dell’avviso di deposito, in data 30 marzo 2021, dopo che l’addetto alla consegna, recatosi, il 9 marzo 2021, al domicilio eletto, aveva riscontrato l’assenza temporanea del destinatario, senza verificare che lo stesso, da oltre un anno, era stato cancellato dall’anagrafe dlela popolazione residente per irreperibilità.
2.3. In siffatta situazione trova applicazione, come correttamente sostenuto dal ricorrente, il principio, affermato dalla Sezioni unite nella sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, AVV_NOTAIO / NOME, Rv. 279420 – sia pure con riferimento al diverso caso dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione o la soia dichiarazione di domicilio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, specie se contestato, che l’imputato “abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa”.
La legge 28 aprile 2014, n. 67, nel dichiarato intento di ampliare le garanzie di effettività della partecipazione al processo e di superare il processo in contumacia, ha introdotto, in conformità al tradizionale principio dell’ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il
processo in assenza “volontaria” dell’imputato. Mentre il processo in contumacia si svolgeva / comunque, sulla base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all’imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione, jI processo in absentia presuppone che l’imputato sia portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius (restando in sua facoltà il non partecipare al processo). Solo in tale ultima ipotesi il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore (art. 420-bis cod. proc. pen.). Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo deve essere sospeso (art. 420-quater cod. proc. pen.). Nell’ottica di semplificare l’accertamento della “consapevolezza” della assenza, il legislatore, oltre ad equiparare alla conoscenza del contenuto del processo e del tempo e luogo di fissazione la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti, ha previsto specifiche situazioni che consentono di ritenerla anche senza avviso personale a mani dell’imputato. Il secondo comma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. espressamente prevede che il giudice «procede in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
2.4. Non si tratta di un sistema di presunzioni legali.
La dichiarazione od elezione di domicilio, al pari delle altre situazioni, costituisce soltanto un “indice di conoscenza”, espressamente tipizzato, in presenza del quale, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, una notifica regolare pur non effettuata a mani proprie dell’imputato è equiparata alla effettiva conoscenza del processo. In altri termini, ove ricorra una delle situazioni indicate nell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. l’attività dell’autorità giudiziaria è facilitata, nel senso che potrà legittimamente procedere in assenza dell’imputato ogni qualvolta la notifica effettuata non a mani proprie risulta comunque “possibile”, come nel caso in cui l’imputato abbia eletto un domicilio “effettivo” e sempreché non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La semplice elezione di domicilio, quindi, non consente né di ritenere conosciuto il processo né rende superflua la prova della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, ma fa ragionevolmente “ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificato con le modalità di cui all’art. 161 cod. proc. pen., sicché non è ritenuta necessaria la notifica personale.
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Per poter avere la certezza, essenziale nel processo in absentia, che l’atto notificato presso il domicilio eletto giunga a conoscenza del destinatario, è, a monte, necessario che vi sia un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto. Se un tale collegamento non vi sia, ricorre un’ipotesi di domicilio “inidoneo” che, pur in presenza di notifica formalmente regolare e valida, non consentirà di procedere in assenza dell’imputato.
2.5. D’altra parte, che l’elezione di domicilio debba «essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti », si ricava dalla scelta normativa compiuta dalla legge n. 103 del 2017 che, all’evidente fine di ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio “disattente”, ha inserito nell’art. 162 cod. comma 4-bis a tenore del quale «l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario ». Tale comma 4-bis, ha, invero, natura interpretativa e non innovativa codificando una lettura delle regole previgenti già affermata dalla Corte Cost. 31/2017 che, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio», aveva rilevato come sia sempre necessaria «un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l’esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l’assistito».
Nel caso in esame, il Giudice di pace ha considerato sufficiente ai fini della dichiarazione dell’assenza, la dichiarazione di domicilio da parte dello straniero effettuata prima della formulazione dell’accusa in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, senza verificare, attraverso la disamina di altri indici, se lo stesso abbia mai avuto conoscenza effettiva dell’instaurazione nei suoi confronti del processo penale
3.1. La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Brescia che, attenendosi ai principi sin qui richiamati, dovrà rivalutare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di assenza, che potrà essere dichiarata ove l’imputato sia venuto a conoscenza della vocatio in iudícium o si sia, con condotte positive, sottratto volontariamente alla conoscenza del processo, Se, invece, nonostante la formalmente regolare notifica presso il domicilio eletto non risulta altrimenti che abbia, comunque, acquisito alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a suo carico sarà necessario disporre gli adempimenti di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Brescia, in diversa persona fisica.
Così deciso, in Roma il 7 febbraio 2024.