Processo Camerale Imputato: L’Importanza della Richiesta di Comparire
Nel contesto del processo camerale, l’imputato che si trova in stato di detenzione, anche domiciliare, deve prestare particolare attenzione ai suoi diritti e doveri procedurali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la necessità di una richiesta esplicita per poter presenziare all’udienza. Vediamo nel dettaglio il caso e le sue implicazioni.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, condannato in primo grado con rito abbreviato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’imputato aveva impugnato la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello, lamentando, tra i vari motivi, la sua mancata traduzione in aula per l’udienza d’appello.
Il ricorrente sosteneva che l’omessa traduzione avesse violato il suo diritto di difesa, inficiando la validità del procedimento.
La Decisione della Cassazione sul Processo Camerale dell’Imputato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato della procedura penale che governa la partecipazione dell’imputato detenuto al processo camerale.
Il Principio Giuridico Applicato
Il fulcro della decisione risiede nella natura del procedimento d’appello che, in questo caso, si è svolto nelle forme del processo camerale. In tale contesto, a differenza del dibattimento pubblico, il diritto dell’imputato detenuto a comparire non è automatico, ma è subordinato a una sua espressa richiesta. Poiché dai verbali non risultava che l’imputato avesse mai chiesto di partecipare all’udienza, la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di disporne la traduzione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il motivo di ricorso relativo all’omessa traduzione era ‘manifestamente infondato’. Il procedimento si era svolto correttamente nelle forme del processo camerale, come previsto per l’appello avverso una sentenza emessa con giudizio abbreviato. In questa specifica modalità procedurale, la legge non impone al giudice di ordinare d’ufficio la traduzione dell’imputato agli arresti domiciliari. Il diritto a partecipare sorge solo se l’interessato ne fa esplicita richiesta. In assenza di tale richiesta, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: nel processo camerale, l’imputato detenuto o agli arresti domiciliari che intende essere presente all’udienza deve attivarsi e presentare una formale richiesta di comparizione. Non si può fare affidamento su un presunto automatismo. La mancata presentazione di questa istanza preclude la possibilità di lamentare successivamente una violazione del diritto di difesa per omessa traduzione, con il rischio concreto di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile e di subire ulteriori condanne economiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata traduzione in aula dell’imputato agli arresti domiciliari, è stato ritenuto manifestamente infondato. L’imputato non aveva mai richiesto di comparire all’udienza.
In un processo d’appello che si svolge con rito camerale, un imputato detenuto deve essere sempre condotto in udienza?
No. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, in un processo camerale la partecipazione dell’imputato detenuto è subordinata a una sua esplicita richiesta. In assenza di tale richiesta, il giudice non ha l’obbligo di disporne la traduzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/02/1996
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il primo motivo del ricorso di COGNOME GiovanniCOGNOME con cui si deduce l’omessa traduzione dell’imputato detenuto agli arresti domiciliari, è manifestamente infondato poiché il procedimento si è svolto nelle forme del processo camerale in appello, avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, e non risulta che l’imputato abbia richiesto di comparire.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle q mmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.