Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di:
NOME(TARGA_VEICOLO) nato il DATA_NASCITA
inoltre:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 del Tribunale di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Savona, in data 4 luglio 2023, nel processo a carico dei ricorrenti, dichiarava non doversi procedere ai sensi dell’art. 420quater del codice di rito, preso atto della loro irreperibilità.
Avverso tale provvedimento GLYPH proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Savona che deduceva:
2.1. violazione di legge (art.420-quater cod. proc. pen.): il processo nei confronti d NOME avrebbe dovuto essere celebrato “in assenza” ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. dato che l’imputato era stato dichiarato latitante. GLYPH Si rimarcava che la dichiarazione di latitanza si fondava GLYPH su elementi oggettivi quali la nomina dì un legale d fiducia, il rilascio di procura speciale per i riti alternativi, e l’ di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell’art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs n. 150 del 2022 che,a1 comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante».
Dunque si presume che chi è stato dichiarato latitante, perché si è sottratto volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, si sottragga volontariamente “anche” alla conoscenza del processo.
Si tratta di una scelta legislativa che impone di derogare all’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, per procedere in assenza, deve essere valutata la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, essendo invece irrilevante che l’imputato abbia avuto conoscenza della pendenza, o della conclusione, delle indagini (così, tra le altre: Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277210 – 01, che conferma quanto affermato da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01, con riguardo alle condizioni per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale).
Infatti in applicazione dell’art. 420bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui l’indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi d essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell’atto di vocatio in iudicium, né e la sua irreperibilità nella fase del giudizio.
1.2.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del solo NOME, dichiarato latitante, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Savona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023.