Un individuo è stato condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) per un periodo specifico. Successivamente, ha ricevuto una seconda condanna per lo stesso reato, ma riferita a un periodo temporale successivo al primo. L'individuo ha chiesto la revoca della prima sentenza, invocando il principio del **bis in idem** (non essere giudicato due volte per lo stesso fatto). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il principio del **bis in idem** non si applica quando le condanne, pur riguardando lo stesso tipo di reato continuato, si riferiscono a fatti storici distinti per il loro arco temporale, anche se basati su prove simili. La distinzione temporale è cruciale.
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