Un Lavoratore, condannato per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 C.d.S.) a seguito di un sinistro, ha visto la sua pena ridotta in appello. Ha poi presentato ricorso in Cassazione, contestando l'accertamento dell'ebbrezza avvenuto a distanza di tempo e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni fossero una mera reiterazione di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d'Appello. Quest'ultima aveva fornito una motivazione sufficiente, basandosi sugli elementi sintomatici, le modalità del sinistro e il referto alcolemico, in assenza di dati specifici forniti dalla difesa sull'assunzione di alcolici.
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