Un Lavoratore è stato condannato per spaccio di hashish, reato commesso nel 2008. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il difensore ha presentato ricorso, contestando l'errata applicazione della `Sospensione prescrizione Covid`. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la sospensione dei termini processuali per l'emergenza pandemica non si applica automaticamente. È necessario che il procedimento abbia subito una reale interruzione e che vi fossero termini processuali specifici in corso. Nel caso esaminato, non c'erano termini pendenti tra il deposito dell'impugnazione e la citazione in appello. Di conseguenza, il reato si era già estinto per `prescrizione del reato` prima della sentenza d'appello. La Corte ha annullato la condanna.
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