Un Ricorrente, condannato per spaccio di droga tramite patteggiamento, ha presentato un ricorso per cassazione. Lamentava la mancanza di motivazione del giudice sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di impugnazione contro il patteggiamento a specifiche violazioni, come l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena, ma non include la generica mancanza di motivazione. Il Ricorrente non ha invocato uno dei motivi validi, rendendo il suo ricorso inammissibile.
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