Un soggetto condannato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ha impugnato in Cassazione la sentenza, contestando l’entità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la dosimetria della pena decisa dal giudice di merito è sindacabile solo in caso di motivazione manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso specifico, la pena, superiore al minimo edittale, era stata correttamente giustificata in base alla gravità dei fatti, alle modalità organizzative e ai numerosi precedenti specifici dell’imputato, in linea con i criteri dell’art. 133 c.p.
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