Un detenuto, condannato per reati ostativi (associazione mafiosa), ha chiesto la liberazione anticipata speciale, un beneficio che riduce la pena. La sua precedente richiesta era stata respinta, formando un giudicato esecutivo. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato un nuovo reclamo, sostenendo che la legge di conversione del D.L. 146/2013 aveva escluso i reati ostativi da tale beneficio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che la liberazione anticipata speciale riguarda l'esecuzione della pena, non la pena in sé. Pertanto, il principio di irretroattività della legge sfavorevole non si applica. Il giudicato esecutivo rimane valido.
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