Un Condannato ha presentato un incidente di esecuzione per contestare una condanna, sostenendo che i fatti per cui era stato condannato in Grecia e in Italia fossero distinti. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la sua richiesta, ritenendola una riproposizione di un'istanza già respinta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso, affermando di aver presentato nuovi elementi. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso penale, poiché il Condannato non aveva allegato l'istanza originale, rendendo impossibile per la Corte verificare la presenza di tali nuovi elementi, configurando una 'carenza di autosufficienza'.
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