Un Lavoratore, inizialmente assolto in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale grazie all'applicazione della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.), è stato poi condannato in appello. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ritenendo che la condotta del Lavoratore, che aveva reagito durante una perquisizione, costituisse reato. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'atto dei Carabinieri fosse arbitrario e che la Corte d'Appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la causa di non punibilità presuppone l'accertamento del reato e che la rinnovazione dell'istruttoria non era necessaria in questo specifico caso, poiché l'appello del PM non riguardava la valutazione di una prova dichiarativa decisiva.
Continua »