La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. Il ricorrente contestava la sentenza d'appello su due fronti principali. Il primo motivo, relativo al diritto di difesa durante un'udienza camerale non partecipata in periodo pandemico, è stato ritenuto infondato: l'adesione del difensore a uno sciopero non impone il rinvio. Gli ulteriori motivi, che mettevano in discussione la configurabilità del reato di violazione delle prescrizioni di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sono stati giudicati generici e privi di critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata.
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