La Corte di Appello dichiara estinti i reati per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati. Contestualmente, i giudici di secondo grado cancellano il risarcimento e la provvisionale riconosciuti in primo grado alle vittime, ritenendo tardiva la presentazione telematica delle loro conclusioni scritte. I giudici interpretano questo ritardo come un abbandono tacito della domanda. Le parti lese impugnano la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'errata cancellazione dei loro diritti economici. I Supremi Giudici accolgono il ricorso: la costituzione di parte civile rimane valida in ogni grado del procedimento per il principio di immanenza. Il ritardo nel deposito delle conclusioni in appello impedisce unicamente la liquidazione delle ulteriori spese del secondo grado, ma non cancella le statuizioni risarcitorie già ottenute.
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