Un Giudice di pace ha dichiarato irregolare la citazione a giudizio di un imputato, decidendo di restituire gli atti al Pubblico Ministero per una nuova notifica. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato questa decisione, sostenendo l'abnormità del provvedimento giudiziario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che il giudice del dibattimento deve provvedere direttamente alla rinnovazione della citazione, senza restituire gli atti al Pubblico Ministero. Questa restituzione, infatti, causa una regressione procedimentale indebita e contrasta con i principi di semplificazione e ragionevole durata del processo. La Corte ha annullato l'ordinanza, ordinando al Giudice di pace di procedere autonomamente.
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