Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Contestava la qualificazione giuridica del fatto relativa a un reato di droga, sostenendo che si trattasse di un'ipotesi meno grave (Art. 73, comma 5, DPR 309/1990) rispetto a quella applicata (Art. 73, comma 4). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le censure riguardavano una valutazione di merito sull'elemento ponderale (il peso della droga), non consentita per le sentenze di patteggiamento. Il Lavoratore ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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