Un individuo è stato condannato per riciclaggio di beni in primo e secondo grado, per aver smontato un'autovettura di provenienza furtiva. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sua responsabilità, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che i motivi erano generici e ripetitivi rispetto all'appello, non permettendo una nuova valutazione dei fatti già accertati in una "doppia conforme". La condanna per riciclaggio di beni è stata quindi confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione alla cassa delle ammende.
Continua »