La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34835/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l'eccessività della pena inflittagli dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non possono essere oggetto di riesame in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia mancante o manifestamente illogica. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta adeguata, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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