La Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente non può essere applicata in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici. La Corte ha sottolineato che, a differenza del reato di guida in stato di ebbrezza, la normativa per il reato di rifiuto (art. 186, comma 7, C.d.S.) lega esplicitamente l'applicazione della sanzione accessoria a una sentenza di 'condanna', che non sussiste nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. Pertanto, la sentenza di appello che aveva confermato la sospensione è stata annullata senza rinvio su questo punto.
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